Pubblicato

Gara #67

PROCEDURA DI GARA A DOPPIO OGGETTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER PRIVATO DI COSTITUENDA SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE MISTA PUBBLICO-PRIVATA AVENTE AD OGGETTO SELEZIONE SOCIO PRIVATO OPERATIVO E AFFIDAMENTO SERVIZI ITI "LA COSTA D'ORO — SMART LAND"
Accedi o registrati per interagire con la piattaforma
Accedi Registrati

Informazioni appalto

12/05/2026
Aperta
Servizi
€ 44.075.240,00
Rapisardi Venerando

Categorie merceologiche

71 - Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Lotti

1
BB87E60EAD
G52D26000010005
Qualità prezzo
GARA A DOPPIO OGGETTO INDIVIDUAZIONE PARTNER PRIVATO COSTITUENDA SOCIETA' A PARTECIPAZIONE MISTA PUBBLICO-PRIVATA AVENTE AD OGGETTO SELEZIONE SOCIO PRIVATO OPERATIVO E AFFIDAMENTO SERVIZI ITI LA COSTA D'ORO – SMART LAND
BANDO DI GARA A DOPPIO OGGETTO ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 175/2016 e degli artt. 71, 108 e 174 del D.Lgs. n. 36/2023, per: a) Selezione socio privato operativo – Individuazione del socio privato operativo (Advisor socio-economico dell'ITI) della costituenda Società di Scopo a partecipazione mista pubblico-privata dell'ITI "La Costa d'Oro Smart Land", con partecipazione fissa pari al 49% del capitale sociale. b) Affidamento in via diretta dei servizi integrati – Contestuale affidamento alla Società di Scopo a finalità benefit, partecipata dal socio privato selezionato nella misura del 49% del capitale sociale, dei servizi di supporto al Soggetto Attuatore GALP/FLAG per la progettazione, gestione e coordinamento dei servizi necessari allo sviluppo e all’attuazione del programma di investimento di area vasta denominato ITI “La Costa d’Oro Smart Land”, ivi inclusi, in via esemplificativa e non esaustiva, la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione tecnica e il coordinamento dell’esecuzione dei progetti, la rendicontazione tecnica e finanziaria, la certificazione delle spese ammissibili, il coordinamento amministrativo e della comunicazione istituzionale, nonché il supporto alla gestione amministrativa degli Enti Locali partner.
€ 44.075.240,00
€ 0,00
€ 0,00

Scadenze

12/06/2026 18:00
08/07/2026 18:00
14/07/2026 10:00

Allegati

d.d.-n.-376-del-05.05.2026.pdf
SHA-256: 215b3d6a8bbb3f41ca1e2f5aa41d71b6fec3512a2d4fc0c9e92a1627b7860cb0
05/05/2026 19:32
234.58 kB
allegato-accordo-di-programma-galp-costa-doro.pdf
SHA-256: b40c74521bb0f43b08d6bc5c2043043bf51b8a57ceaf62401d33b8321a028338
05/05/2026 19:32
2.43 MB
allegato-documento-di-fattibilit-tecnicoeconomica-della-strategia-pdf.pdf
SHA-256: 6846a4e37467e601e2cfa1e4e350bd8265e3ce279f5f7417dde123c3cc26d9c0
05/05/2026 19:32
1.11 MB
allegato-documento-di-organizzazione-delliti-la-costa-doro-smart-land-.pdf
SHA-256: 7806b1cb69d36f62e0f22a942f8732ff4295893022bc8e36dc4a1f32df6a6c94
05/05/2026 19:32
492.42 kB
analisi-swot.pdf
SHA-256: f937ef71b5753263853730b2b32978393bf2b716c0a6924378c696b2da4903f1
05/05/2026 19:32
495.99 kB
matrice-progetti-iti-la-costa-doro-smart-land-2.pdf
SHA-256: 44f11cd77953dc9e199501cfcc032d8d8489011969cc3b17d68c96c258cc23f8
05/05/2026 19:32
398.98 kB
matrice-rischi-la-costa-doro.pdf
SHA-256: 69fed92a35e94583f83e34e1afca9abac62d516f015b60dd9ca21fd1805655f8
05/05/2026 19:32
294.64 kB
norme-tecniche-di-utilizzo.pdf
SHA-256: 1a161c43febae5751a10e5870bf7a25daa695a9add620bc6bc7afa9dcf5e6572
05/05/2026 19:32
5.36 MB
bando-di-gara-a-doppio-oggetto-iti-la-costa-doro.pdf
SHA-256: 998fe813ed0dee5b9713285d0ef11ea937572f761104a3c312ef62e22f3241ac
05/05/2026 19:32
233.75 kB
bozza-patto-parasociale-iti-la-costa-doro.pdf
SHA-256: 3d4b978b844d812a62f781d5025f534f76528b41bace05c772940f77f916bb8a
05/05/2026 19:32
225.18 kB
bozza-statuto-societa-di-scopo-la-costa-doro-s.r.l.pdf
SHA-256: 7157cedb0ac9bb1409ba374b1419e6a4e8fe4aa8bf781c709541f936028e91cc
05/05/2026 19:32
472.42 kB
capitolato-speciale-prestazionale.pdf
SHA-256: ce1002ac991bd9322f11504c0452abfbcc226369406be5d286c101ffcb57d1aa
05/05/2026 19:32
218.10 kB
informativa-privacy-ex-art.-13-reg.-ue-2016-679-gdpr.pdf
SHA-256: f95a8b377283c8ba08f55bbc4b832acca01637c2e4ba2b0dd5be49a9ac2e4db7
05/05/2026 19:32
455.17 kB
allegato-a-modulo-di-domanda-di-partecipazione.docx
SHA-256: 45ce2760e7934a43ab2372772cae52b5bef4e9b531228e1a2674443517973500
05/05/2026 19:32
32.05 kB
allegato-b-dsan-94-95-autodichiarazione-di-assenza-di-cause-di-esclusione-e-di-conflitti-di-interesse.docx
SHA-256: 4cafeeaed1f523ccc9e749a24a84e60ade6bc8aa43c8e79f4d840d4b13c23261
05/05/2026 19:32
33.63 kB
allegato-c-dichiarazione-requisit-di-capacita-tecnicoprofessionale.docx
SHA-256: 566dd373c0d5f53a8f118d3bef55adc649d4e662341b90c1332d765fd14da791
05/05/2026 19:32
34.82 kB
allegato-d-requisiti-di-capacit-economicofinanziaria.docx
SHA-256: 180048eb319c2deb204a4bfd3f4bb6d8431970cc49c2fda44353df69ae666818
05/05/2026 19:32
34.79 kB
allegato-e-mandato-collettivo-irrevocabile-e-dichiarazione-di-costituzione-di-rti-rtp-.docx
SHA-256: 16f89b1d074361d7debd26f009108ad18323c8e1896428a3c7e8c8c335e77da3
05/05/2026 19:32
40.53 kB
allegato-f-protocollo-di-legalit.doc
SHA-256: 872ecce69b25406fa1a99628038b95fef87d2b01a841d7c8cbb59a033db59684
05/05/2026 19:32
35.50 kB
allegato-g-patto-di-integrit.docx
SHA-256: 4f6e7470056d50e2f7cecf2ca965059e43c6ed3c9d2bb35d2a4bafc1c3634165
05/05/2026 19:32
42.13 kB
disciplinare-di-gara-a-doppio-oggetto.pdf
SHA-256: 9a99735bb00c4657e8342984bcf9dc9c83ee691fa26c074a6d9b1905177c9f3f
05/05/2026 19:32
632.32 kB
modello-offerta-economica.docx
SHA-256: 8008fe2efc7d67b236a5b22756c56c5259017454942c7a845dadda67e7e488f0
05/05/2026 19:32
34.68 kB
2026-ojs088-00315591-it-ts.pdf
SHA-256: 895def66c17756bb5be3018635e1f17ab2c81f439f7b155231a11e03be60e81c
13/05/2026 09:23
149.20 kB
2026-ojs091-00325482-it-ts.pdf
SHA-256: 027fec74f8a4bfe346e901f0dc05800301e407933f6460de42fa58db397f898a
13/05/2026 09:23
151.66 kB
avviso-di-proroga-del-termine-per-la-presentazione-delle-offerte-signed.pdf
SHA-256: 5afbf62a6681062560a2dc55a3d235fdcb9f0900f13d4d93a6766bd007b0cedc
22/06/2026 09:58
271.45 kB
2026-ojs120-00433465-it-ts.pdf
SHA-256: 7cd3e461f3c9f7ec7a78f36fafa57e15b8740b62b7893a947cae159c99a4906a
26/06/2026 09:28
151.51 kB

Chiarimenti

29/05/2026 15:37
Quesito #1
1. Stato dei finanziamenti e interventi già approvati
Il Bando di gara specifica che l'importo di € 44.075.240,00 ha natura “esclusivamente previsionale e non vincolante”, essendo correlato al volume degli interventi ITI che saranno effettivamente finanziati.
Quesito 1: Si richiede di conoscere l’eventuale elenco analitico dei progetti che risultano già destinatari di un provvedimento formale di concessione del finanziamento (Decreto di finanziamento o impegno di spesa) da parte delle autorità di gestione della specifica linea di finanziamento alla data odierna, al fine di stimare il volume di attività garantito nella fase di avvio della costituenda società mista.
--------
2. Perimetro delle prestazioni: Servizi di ingegneria e architettura
Il Disciplinare e il Capitolato di gara indicano tra i servizi integrati la “progettazione definitiva ed esecutiva” e la “direzione tecnica”. Tuttavia, lo Schema di Statuto e il Disciplinare menzionano anche il “coordinamento” di tali attività e la possibilità di affidare servizi di progettazione a professionisti e società esterne.
Quesito 2A: Si chiede di confermare che tutti i servizi di ingegneria e architettura, sia nella fase di progettazione che di realizzazione dell’opera, potranno essere erogati direttamente dal Socio Privato della costituenda società mista.
Quesito 2B: Rilevato che il corrispettivo dei servizi di ingegneria e architettura non viene esposto nel PEF della costituenda società mista, deve intendersi che i servizi che saranno erogati dal Socio Privato resteranno a carico dei quadri economici dei singoli interventi, con la SdS che percepisce unicamente la quota di planning, project management e rendicontazione?
-------
3. Rimodulazione e riequilibrio del Piano Economico Finanziario (PEF)
La Matrice dei Rischi attribuisce al Socio Privato il rischio di inefficienza amministrativa, ma definisce "condiviso" l'aggravio dovuto a eventi normativi o inflattivi.
Quesito 3: data la durata novennale del contratto e l’incertezza correlata all’effettivo finanziamento dei progetti, si chiede se siano previsti meccanismi di revisione prezzi o clausole di riequilibrio del PEF qualora il volume dei servizi effettivamente attivati si discosti significativamente (es. >10%) dall'importo previsionale a base di gara, garantendo così la copertura dei costi fissi di struttura della costituenda società mista.
-----
4. Gestione del personale
Il Patto Parasociale impone al Socio Privato di designare figure chiave (Project Manager e Responsabile Amministrativo-Contabile, par. 5.3) garantendo continuità per l'intera durata dell’affidamento.
Quesito 4: Si chiede se il costo del personale indicato nel PEF debba riferirsi necessariamente al costo di personale assunto direttamente dalla costituenda Società di Scopo (SdS) o se sia a esclusiva discrezione del Socio Privato la possibilità di mettere a disposizione della Costituenda Società Mista il proprio personale mediante distacco o contratti di servizio intra-gruppo, permettendo anche la valorizzazione del know-how e delle metodologie proprietarie del Socio stesso.
------
5. Governance e autonomia operativa del Socio Privato
I documenti di gara definiscono il Socio Privato come "Socio Operativo", cui è demandata la "piena autonomia operativa" nell'esecuzione del programma.
Quesito 5: Si chiede di inserire nei patti parasociali che la figura dell'Amministratore Delegato con poteri di gestione ordinaria, da nominarsi obbligatoriamente, sia di espressione del Socio Privato, fermo restando il potere di indirizzo e controllo del Presidente nominato dal Socio Pubblico.
------
6. Proposta di diversa organizzazione dei servizi e Piano Economico Finanziario (PEF)
Il Disciplinare di gara (art. 19.1) prevede la valutazione di soluzioni volte a massimizzare l’efficacia e l’efficienza dei gruppi di lavoro e la struttura organizzativa proposta dall'offerente; tali proposte potrebbero comportare una diversa articolazione dei costi rispetto al modello semplificato riportato nel "Documento di Fattibilità Tecnico-Economica" (PIANO ECONOMICO FINANZIARIO).
Quesito 6: Si chiede di chiarire se l’eventuale PEF rimodulato sulla base della specifica organizzazione dei servizi proposta dal concorrente debba essere inviato obbligatoriamente in sede di offerta, oppure se tale piano di dettaglio potrà essere discusso, perfezionato e integrato successivamente all'aggiudicazione, in fase di costituzione della Società di Scopo, purché nel rigoroso rispetto dei parametri economici e delle percentuali di ricavo fissati nei documenti di gara.
--------
7. Ruolo, apporto e remunerazione del Socio Pubblico
Il Disciplinare di gara (art. 7) e lo schema di Patto Parasociale (art. 5.2) impongono al solo Socio Privato un obbligo di finanziamento minimo pari a € 1.000.000,00 (di cui almeno un terzo in denaro) per garantire l'operatività della Costituenda Società Mista. Di contro, per il Socio Pubblico (GALP FLAG), detentore del 51% del capitale, non appare chiaramente definito alcun obbligo di apporto finanziario ulteriore rispetto alla sottoscrizione della quota di capitale sociale (€ 51.000,00).
Alla luce di tale asimmetria nell'impegno finanziario, si chiede di chiarire:
Quesito 7A: Se sia previsto un apporto finanziario proporzionale (o di diversa natura, es. conferimento di beni o strutture) in capo al Socio Pubblico per garantire la stabilità della Costituenda Società Mista, ovvero se la copertura integrale delle spese anticipate di funzionamento e il rischio di liquidità ricadano esclusivamente sull'investimento del socio privato.
Quesito 7B: Se la remunerazione del Socio Pubblico avvenga esclusivamente tramite la distribuzione degli utili prevista all'art. 26 dello Statuto e se tale distribuzione segua il criterio della proporzionalità alle quote sociali (51% e 49%), nonostante la natura di Società Benefit e la disparità di capitale effettivamente investito dai due soci.




04/06/2026 16:51
Risposta
1. Stato dei finanziamenti e interventi già approvati
Riscontro Quesito n. 1:

L'importo complessivo di € 44.075.240,00 indicato nel Bando ha natura esclusivamente previsionale e non vincolante, in quanto correlato al volume degli interventi ITI che saranno progressivamente finanziati e attivati secondo l'andamento della Strategia Territoriale e le determinazioni delle Autorità di Gestione competenti.

Alla data del presente riscontro, il quadro degli interventi della Sub-Coalizione FUA Costa Orientale rilevante ai fini dell’ITI, con esclusione di ogni profilo riferibile al Comune di Villabate, evidenzia un insieme di operazioni già programmate e, in parte, già ammesse a finanziamento nell’ambito della Strategia Territoriale della FUA di Palermo. In base alla rimodulazione FUA 2025 approvata dall’Assemblea dei Sindaci della Sub-Coalizione Costa Orientale in data 20/01/2025, gli interventi riferibili ai Comuni aderenti all’ITI ammontano complessivamente a circa € 20,2 milioni, al netto delle operazioni localizzate nel Comune di Villabate, e risultano articolati sugli Obiettivi Specifici 1.1, 1.3, 2.1, 2.4, 2.8 e 5.1 del PR FESR Sicilia 2021–2027, con livelli di maturità progettuale differenziati (dallo studio avanzato al progetto esecutivo).

Le suddette operazioni risultano ammesse a finanziamento a seguito dell’approvazione dell’elenco degli interventi ritenuti ammissibili da parte dell’Assemblea dei Delegati con verbale n. 2 del 18/06/2025, comunicato al Comune capofila di Bagheria con nota prot. n. 46098 del 24/06/2025, restando in attesa dell’adozione dei relativi decreti di finanziamento da parte dell’Amministrazione regionale competente.

Il quadro degli interventi sopra richiamato ha carattere meramente ricognitivo e informativo e non integra né modifica la lex specialis, né costituisce garanzia di un volume minimo di attività in favore della costituenda SdS; l’attivazione dei singoli incarichi nei confronti della Società di Scopo resterà comunque subordinata all’effettiva concessione delle risorse, al cronoprogramma di attuazione della Strategia Territoriale e alla compatibilità dei progetti con il perimetro oggettivo dei servizi affidabili, come definito nel Bando, nel Disciplinare, nel PEF e nella contrattualistica di gara.

--------
2. Perimetro delle prestazioni: Servizi di ingegneria e architettura
Riscontro Quesito n. 2 A:

Si conferma che i servizi di ingegneria e architettura rientrano nel perimetro dei servizi affidabili alla Società di Scopo e saranno assicurati nell’ambito dell’operatività della stessa con il concorso del socio privato operativo selezionato all’esito della procedura. Resta fermo che l’esecuzione delle singole prestazioni dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente, delle necessarie qualificazioni e abilitazioni professionali, nonché delle regole applicabili alle specifiche attività tecniche richieste.

Indipendentemente dal modello adottato, i professionisti con ruolo di Direttore dei Lavori devono essere iscritti agli Albi professionali competenti e abilitati ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici. Il Socio Privato comunicherà all'Amministrazione, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, l'organigramma tecnico dettagliato della SdS con nominativi, CV sintetici e responsabilità. Eventuali sostituzioni di figure tecniche chiave devono essere comunicate con almeno 30 giorni di preavviso.

Riscontro Quesito n. 2 B:

Si precisa che:

• La fee di management riconosciuta alla SdS remunera il pacchetto di attività di supporto all’impostazione, gestione e rendicontazione del programma ITI (in particolare: supporto continuativo al RUP/alle strutture comunali, pianificazione e aggiornamento dei cronoprogrammi, coordinamento tra appalti e servizi collegati, monitoraggio fisico, procedurale e finanziario, gestione dei rischi e degli scostamenti, supporto alla rendicontazione e ai rapporti con AdG/OI). Essa è articolata, secondo quanto illustrato nella documentazione di gara, in più componenti percentuali (avvio e set‑up, gestione della finanza agevolata, public project management) e rientra tra i costi di gestione/attuazione dei progetti ITI imputabili, pro‑quota, ai singoli interventi come costo di management (coordinamento, PM, monitoraggio, rendicontazione), nel rispetto del Regolamento (UE) 2021/1060 e del D.P.R. 10 marzo 2025 n. 66, che ammettono costi di personale/consulenza e costi indiretti calcolati anche su base forfettaria o percentuale, purché pertinenti, necessari, ragionevoli e adeguatamente documentati.

• Le spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e le altre prestazioni tecniche di ingegneria e architettura costituiscono invece costi tecnici diretti dei singoli interventi e sono inserite nei quadri economici delle opere ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 36/2023, determinate sulla base dei parametri e delle aliquote di cui all’Allegato I.13 al medesimo decreto, con rinvio al D.M. 17 giugno 2016 in materia di corrispettivi per i servizi di ingegneria e architettura. Tali corrispettivi attengono alle attività proprie dei servizi tecnici (progettazione, DL, CSP/CSE, verifiche, perizie, ecc.) e non vengono ricompresi né assorbiti nella fee di management riconosciuta alla SdS.

Tali spese tecniche sono quindi aggiuntive e distinte rispetto alla fee di management inserita nel PEF: non vengono assorbite da quest’ultima e sono rendicontate come spese tecniche dirette a livello di singolo progetto, nei limiti e con le percentuali di ammissibilità previste dalle specifiche linee di finanziamento e dai relativi manuali attuativi.

Resta fermo l’assoluto divieto di doppio finanziamento o doppia rendicontazione della medesima attività, ai sensi dei Regolamenti (UE) 2021/1060 e 2021/1058 e della normativa nazionale di recepimento: le funzioni remunerate dalla fee di management non possono essere contemporaneamente imputate come corrispettivi di progettazione/DL o come incentivi interni ex art. 45 D.Lgs. 36/2023. A tal fine, la SdS assicura una contabilità analitica separata, in grado di distinguere in modo chiaro i costi di coordinamento/PM e assistenza alla finanza agevolata da quelli relativi ai servizi di ingegneria e architettura imputati ai singoli interventi.

-------
3. Rimodulazione e riequilibrio del Piano Economico Finanziario (PEF)
Riscontro Quesito n. 3:

La documentazione di gara non contempla un meccanismo automatico di garanzia di volume minimo né una clausola di riequilibrio finanziario generalizzato fondato sul solo scostamento percentuale dei servizi attivati. Il PEF allegato alla gara costituisce un modello di riferimento costruito su ipotesi previsionali di attivazione dei servizi.
-----
4. Gestione del personale
Riscontro Quesito n. 4:

La documentazione di gara non impone un modello organizzativo rigidamente fondato sulla sola assunzione diretta di tutto il personale da parte della SdS. Il Socio Privato ha piena flessibilità nella scelta del modello, purché coerente con l'offerta presentata e con i seguenti vincoli: Modello

Caratteristiche Requisiti specifici

A – Assunzione diretta

Personale con contratti subordinati stipulati direttamente dalla SdS

Applicazione CCNL di settore

B – Distacco intra-gruppo

Personale del SP Privato o di società controllate distaccato alla SdS

Contratto di distacco scritto; dedicazione 100%; costo non inferiore ai CCNL; preavviso 60 gg per ritiro delle figure chiave

C – Modello misto

Ruoli critici (PM, RAC) assunti direttamente; ruoli di supporto distaccati

Stabilità sul core + flessibilità sulle funzioni ausiliarie

Vincoli comuni a tutti i modelli:

• Le figure chiave (Project Manager responsabile verso l'Amministrazione, Responsabile Amministrativo-Contabile) devono essere disponibili full-time per l'intera durata della concessione

• Le qualificazioni dichiarate in offerta devono essere effettivamente garantite dalle persone impiegate

• Il costo dichiarato in offerta deve coincidere con il costo effettivo della SdS, con piena tracciabilità

• Il ricorso al distacco non può tradursi in elusione degli obblighi assunti in gara, né in modificazione sostanziale dell'offerta

------
5. Governance e autonomia operativa del Socio Privato

Riscontro Quesito n. 5:

La governance della Società di Scopo è disciplinata dallo schema di Statuto e dal Patto Parasociale allegati alla documentazione di gara, che costituiscono parte integrante della lex specialis. Tali assetti non sono modificabili in sede di risposta ai quesiti, poiché l’introduzione di un diritto esclusivo del Socio Privato alla nomina dell’Amministratore Delegato determinerebbe una modifica sostanziale della disciplina di gara, in contrasto con i principi di parità di trattamento e di immodificabilita' delle regole della procedura dopo la pubblicazione del bando.

A titolo meramente ricognitivo, si riepiloga la struttura di governance prevista: Organo

Composizione

Funzioni principali

Assemblea dei Soci

Socio Pubblico 51%; Socio Privato Operativo 49%

Delibere su bilancio, utili, modifiche statutarie, operazioni straordinarie, scioglimento

Consiglio di Amministrazione

3 amministratori: 2 nominati dal Socio Pubblico (di cui il Presidente) e 1 nominato dal Socio Privato Operativo

Organo amministrativo; poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nel rispetto delle competenze assembleari

Presidente del CdA

Nominato tra gli amministratori designati dal Socio Pubblico

Rappresentanza legale, convocazione e direzione del CdA, funzioni di indirizzo e coordinamento

Amministratore Delegato

Eventuale; nominato dal CdA secondo Statuto e Patto Parasociale

Gestione operativa sulla base delle deleghe conferite dal CdA

Lo Statuto prevede che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione a maggioranza pubblica, con Presidente di nomina pubblica, e attribuisce al CdA la facoltà di conferire deleghe gestionali ad un Amministratore Delegato, senza riservare tale carica in via esclusiva a una delle parti sociali. Il Patto Parasociale riconosce al Socio Privato Operativo specifici diritti e obblighi operativi, ma non prevede un vincolo generale di nomina dell’Amministratore Delegato in suo favore.

A tal fine, l’organigramma dell’ITI attribuisce un ruolo operativo centrale al Direttore Generale della Società, figura tecnica con elevate e certificate competenze specifiche, responsabile della direzione operativa, della progettazione integrata, della rendicontazione e del coordinamento gestionale dell’ITI, fermo restando il controllo pubblico sulla governance societaria.

Alla luce di quanto sopra, non è possibile accogliere la richiesta di inserire nei Patti Parasociali una clausola che imponga, in via obbligatoria, che l’Amministratore Delegato sia sempre di espressione del Socio Privato.

------
6. Proposta di diversa organizzazione dei servizi e Piano Economico Finanziario (PEF)
Riscontro Quesito n. 6:

In merito alla richiesta di chiarire se l’eventuale PEF rimodulato sulla base della specifica organizzazione dei servizi proposta dal concorrente debba essere trasmesso in sede di offerta ovvero possa essere definito successivamente all’aggiudicazione, si precisa che la documentazione di gara richiede espressamente, quale parte integrante dell’offerta economica, la presentazione del Piano di investimento e finanziamento soci, contenente gli elementi essenziali dell’impegno economico assunto dal concorrente.

Si chiarisce che il concorrente è tenuto a presentare, nei termini e con le modalità previste dalla documentazione di gara:

a) Elementi economici obbligatori

Il Disciplinare prevede che l’Offerta economica sia presentata mediante un Piano di investimento e finanziamento soci – Offerta economica (Allegato D), da inserire nella busta economica, contenente almeno: importo complessivo del finanziamento soci, quota in denaro, calendario dei versamenti, composizione della parte residua (denaro, beni, servizi, know‑how), forma giuridica del finanziamento e relative condizioni economiche e temporali.

b) Struttura organizzativa proposta



La struttura organizzativa proposta è richiesta come parte dell’Offerta tecnica: il Disciplinare impone la descrizione dell’organigramma dedicato alla SdS, delle figure chiave, delle responsabilità e dell’impegno in termini di personale (FTE), ed attribuisce uno specifico punteggio al relativo sub‑criterio (“Struttura organizzativa per la gestione del Programma ITI”).

La lex specialis non impone testualmente l’indicazione del “costo annuale” per singola figura, ferma restando la facoltà del concorrente di fornire maggior dettaglio.

c) Assenza di un obbligo di PEF ulteriore

Nei documenti di gara non è previsto che il concorrente debba allegare un distinto “Piano economico‑finanziario completo di dettaglio” ulteriore rispetto al Piano di investimento e finanziamento soci – Offerta economica (Allegato D). La Stazione Appaltante richiede esclusivamente gli elementi economici indicati nel Disciplinare e li utilizza ai fini della valutazione comparativa. È pertanto sufficiente la presentazione del Piano di investimento e finanziamento soci, redatto secondo lo schema e il grado di dettaglio previsti dall’Allegato D, restando facoltativa l’eventuale predisposizione di un PEF più analitico per uso interno del concorrente.

--------
7. Ruolo, apporto e remunerazione del Socio Pubblico
Riscontro al Quesito 7 A - Ruolo, Apporto e Rischio di Liquidità del Socio Pubblico:

In coerenza con il Disciplinare di gara (artt. 6, 7, 11, 18), con lo Schema di Statuto e con lo Schema di Patto parasociale, si precisa quanto segue.

Apporto finanziario del Socio Pubblico

Il Socio Pubblico (GALP FLAG, anche per conto dei Comuni aderenti) è tenuto alla sottoscrizione del 51% del capitale sociale della costituenda SdS, pari a euro 51.000,00 su euro 100.000,00 complessivi, senza che la documentazione di gara preveda, in termini espressi, ulteriori obblighi di finanziamento soci aggiuntivi o proporzionali rispetto a quelli posti a carico del Socio Privato operativo.

Tale precisazione va letta in coerenza con il ruolo sostanziale del Socio Pubblico nell’operazione. Il contributo pubblico non si esaurisce, infatti, nella sola sottoscrizione della quota di capitale, poiché il GALP FLAG e il partenariato dei Comuni aderenti hanno già sostenuto, nel corso degli anni, un rilevante apporto istituzionale, amministrativo, organizzativo e finanziario, necessario alla costruzione dell’ITI, alla definizione della relativa architettura amministrativa e al consolidamento della coesione di una governance territoriale particolarmente ampia, oggi strutturalmente integrata e coesa.

Finanziamento soci obbligatorio del Socio Privato

Il Socio Privato operativo (49% del capitale) è tenuto, oltre al conferimento della propria quota di capitale sociale pari a euro 49.000,00, a effettuare un finanziamento soci o apporto equivalente complessivo non inferiore a euro 1.000.000,00, di cui almeno un terzo in denaro liquido, secondo le forme giuridiche ammesse (finanziamento soci, versamenti in conto capitale o in conto futuro aumento, conferimenti in natura, servizi, know‑how, ecc.) e come dettagliato nel Piano Economico‑Finanziario e nell’Allegato D.

Tale obbligo costituisce elemento essenziale e vincolante dell’Offerta economica ed è posto integralmente a carico del solo Socio Privato operativo.

Rischio di liquidità nelle fasi iniziali

La quota di finanziamento soci in denaro è destinata, in via prioritaria, a coprire il fabbisogno di liquidità iniziale della SdS (anticipazione di spese tecniche preliminari, capitale circolante e scorta di liquidità), ed è posta contrattualmente a carico del Socio Privato, che assume il rischio di liquidità nelle prime fasi di vita della SdS.

Il Socio Pubblico non è tenuto a ulteriori apporti finanziari per coprire eventuali squilibri di cassa iniziali, fermo restando il ruolo di indirizzo, controllo e co‑governance tramite gli organi sociali e l’apporto istituzionale e organizzativo già sostenuto per la realizzazione dell’ITI e per la coesione della governance territoriale.

Equilibrio economico‑finanziario della gestione

Distinto dal rischio di liquidità iniziale è il tema dell’andamento economico della gestione. Gli eventuali scostamenti dei ricavi rispetto alle previsioni del PEF e le esigenze di riequilibrio economico‑finanziario sono disciplinati complessivamente dagli atti di gara (in particolare dal PEF, dal Patto parasociale, dallo Statuto e dal Contratto di Servizio), senza che ciò alteri l’imputazione primaria del rischio di liquidità iniziale in capo al Socio Privato operativo.

Ne consegue che:

a) non è previsto un apporto finanziario proporzionale del Socio Pubblico rispetto al finanziamento soci del Socio Privato;

b) il finanziamento soci minimo di euro 1.000.000,00 è integralmente a carico del Socio Privato operativo;

c) il rischio di liquidità iniziale è assunto in via prevalente dal Socio Privato operativo;

d) il Socio Pubblico conserva il proprio ruolo di indirizzo, controllo e coesione territoriale della governance, oltre all’apporto istituzionale e organizzativo già sostenuto per la realizzazione dell’ITI.

Riscontro al Quesito 7 B - Remunerazione del Socio Pubblico:

I diritti patrimoniali dei soci seguono il principio di proporzionalità alle quote di partecipazione, come stabilito dallo Statuto e dalle norme civilistiche applicabili:

• SP Pubblico: diritto al 51% degli utili distribuibili

• SP Privato: diritto al 49% degli utili distribuibili

La documentazione di gara non prevede criteri derogatori di riparto degli utili fondati sulla diversa entità dell’investimento complessivo, né tali modifiche possono essere introdotte in sede di chiarimento, trattandosi di profili oggetto di disciplina statutaria e di lex specialis.

Il maggiore investimento iniziale del Socio Privato (finanziamento soci o apporto equivalente complessivo non inferiore a euro 1.000.000,00, di cui almeno un terzo in denaro liquido) è remunerato attraverso strumenti distinti rispetto alla distribuzione degli utili, e segnatamente:

• Priorità di rimborso del finanziamento soci

Il rimborso del finanziamento soci del Socio Privato, secondo quanto previsto dal Patto parasociale e dalla contrattualistica di riferimento, avviene con priorità rispetto alla distribuzione di utili, ferma restando la disciplina civilistica applicabile ai finanziamenti soci e alle eventuali postergazioni.

• Eventuale bonus di performance

Nel caso in cui la SdS raggiunga, secondo quanto disciplinato dalla documentazione di gara, determinati livelli di redditività operativa su base pluriennale, è previsto il riconoscimento, in favore del Socio Privato, di un meccanismo premiale aggiuntivo collegato all’EBITDA eccedente una soglia predefinita, quale riconoscimento del rischio assunto nella fase di avvio e di stabilizzazione della SdS.

Esempio applicativo del meccanismo di remunerazione: Anno

Scenario

Utilizzo EBITDA

Distribuzione utili

Anno 1-2

EBITDA €1.000.000

Rimborso prioritario mutuo soci (SP Privato)

€0 per entrambi i soci

Anno 3+ (mutuo rimborsato)

EBITDA €1.500.000

Distribuzione ordinaria

SP Pubblico: €765.000 (51%); SP Privato: €735.000 (49%)

Anno 3+ con bonus performance

EBITDA €1.500.000

EBITDA eccedente €500k = €1.000.000 → Bonus: €100.000

SP Privato: €735.000 + €100.000 bonus

Le riserve di utili non distribuiti sono ripartite pro-quota (51% SP Pubblico, 49% SP Privato). La documentazione di gara non introduce criteri derogativi di distribuzione fondati sulla diversa entità dell'investimento complessivo, né tale modifica può essere introdotta in sede di chiarimento.

Ne consegue che:

• la remunerazione del Socio Pubblico avviene tramite partecipazione agli utili in misura proporzionale alla quota di capitale detenuta (51%), senza meccanismi di maggiorazione specifica legati alla diversa entità del capitale investito;

• il maggior rischio economico e finanziario assunto dal Socio Privato mediante il finanziamento soci di almeno euro 1.000.000,00 è compensato da strumenti dedicati (priorità di rimborso del

• finanziamento e bonus di performance), distinti e aggiuntivi rispetto alla distribuzione degli utili pro‑quota;

• la disciplina complessiva risulta coerente con l’assetto di società mista pubblico‑privata delineato dalla lex specialis, nella quale il Socio Pubblico garantisce l’indirizzo, il controllo e la coesione territoriale della governance, mentre il Socio Privato sopporta il principale rischio di liquidità iniziale e una quota significativa del rischio imprenditoriale della gestione.


Precisazioni Finali

1. Natura e ambito dei chiarimenti

• Il presente riscontro è reso ai fini della corretta interpretazione della documentazione di gara e della più ampia partecipazione alla procedura, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e tutela della concorrenza.

2. Allegati informativi

• L'Amministrazione allega al presente riscontro l'elenco informativo dei progetti già finanziati (di cui al Quesito 1), con carattere meramente ricognitivo, senza che ciò costituisca integrazione sostanziale della lex specialis né garanzia minima di attivazione o affidamento.

3. Rinvio ai documenti di gara

• Per quanto non espressamente chiarito, restano integralmente ferme le previsioni del Bando, del Disciplinare, del Piano Economico Finanziario, dello Statuto e del Patto Parasociale allegati alla procedura.

4. Applicazione proporzionata

• Le soluzioni proposte (floor di ricavi, meccanismi di riequilibrio, capital call del SP Pubblico, bonus di performance) sono introdotte allo scopo di equilibrare i rischi tra i Soci e di rendere razionale e fattibile l'investimento del SP Privato, mantenendo parità di trattamento tra i concorrenti in gara.


riscontro-ufficiale-ai-chiarimenti-iti-la-costa-doro-smart-land-.pdf
SHA-256: 2824528d51c0f38422215030b6bf71464bc6e1b4c7adae78b9a49a213aadf0f3
04/06/2026 16:50
273.89 kB
11/06/2026 09:55
Quesito #2
1.a) Nel Disciplinare di gara, infatti, viene unicamente indicato che "l’importo complessivo delle attività posto a base di gara è pari a € 44.075.240,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge", senza, tra l’altro, alcuna indicazione circa le modalità con cui tale presunto importo complessivo sia stato stimato.

Né nel Disciplinare, né negli ulteriori documenti (in particolare nel 'Capitolato Speciale Prestazionale'), viene poi in alcun modo specificata l'entità dei corrispettivi che saranno riconosciuti in favore della costituenda Società di Scopo per le varie tipologie di servizi che le saranno affidati, né, tanto meno, il metodo di calcolo di tali corrispettivi.
Nei chiarimenti pubblicati il 4.6 u.s. viene evidenziato, quanto ai servizi di carattere ingegneristico, che le relative spese costituiscono “costi tecnici diretti dei singoli interventi e sono inserite nei quadri economici delle opere ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 36/2023” e che saranno “determinate sulla base dei parametri e delle aliquote di cui all’Allegato I.13 al medesimo decreto, con rinvio al D.M. 17 giugno 2016 in materia di corrispettivi per i servizi di ingegneria e architettura”.

Orbene, anzitutto, in difetto di qualsiasi indicazione di questo tipo nella documentazione di gara, si tratta, all’evidenza, non già di un mero chiarimento dei contenuti di quest’ultima, bensì di una sua vera e propria integrazione; ciò che avrebbe reso necessaria (e rende necessaria tuttora) una specifica modifica integrativa degli atti allegati alla lex specialis e una loro doverosa ripubblicazione, con la determinazione di un nuovo termine per la presentazione delle offerte, che qui è dunque richiesta.

Sotto altro profilo, il chiarimento è comunque ambiguo, dal momento che si limita a indicare che i corrispettivi verranno definiti “sulla base” dei parametri fissati dall’Allegato I.13 del D.Lgs. n. 36/2023, senza precisare, tuttavia, se ai corrispettivi così determinati siano applicabili o meno i ribassi massimi di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 medesimo.
Ancora nei chiarimenti del 4.6. u.s., quanto invece ai servizi di supporto all’impostazione, gestione e rendicontazione del programma ITI, si rileva che la relativa fee di management sarebbe “articolata, secondo quanto illustrato nella documentazione di gara, in più componenti percentuali (avvio e set-up, gestione della finanza agevolata, public project management) e rientra tra i costi di gestione/attuazione dei progetti ITI imputabili, pro-quota, ai singoli interventi come costo di management (coordinamento, PM, monitoraggio, rendicontazione)”.

Si tratta tuttavia di precisazione che non trova riscontro alcuno negli atti di gara, nei quali, contrariamente a quanto rappresentato nel chiarimento, non vi è nessuna indicazione circa l’articolazione della predetta fee di management e le sue componenti percentuali in relazione alle diverse tipologie di attività che essa dovrebbe remunerare.

Tali gravi lacune rendono di fatto impossibile qualsiasi valutazione circa l’equilibrio economico-finanziario dell’operazione, non essendo stati resi noti i compensi correlati all’erogazione delle prestazioni, né le modalità con cui essi saranno determinati, e, di conseguenza, quanto possa risultare effettivamente remunerativa la commessa (anche in considerazione degli investimenti richiesti).

Si tratta dunque elementi informativi essenziali per la predisposizione dell’offerta che si ritiene - avrebbero dovuto essere contenuti quanto meno nello schema del Contratto di Servizio che sarà stipulato tra il GALP e la Società di Scopo e che tuttavia non è neppure allegato agli atti di gara (tra cui figura solo il già citato 'Capitolato Speciale Prestazionale', che è però privo di indicazioni di carattere economico).

Sempre con riferimento ai ricavi conseguibili dai servizi affidati, non è poi in alcun modo indicato in nessuno degli atti di gara (neppure nel documento denominato ‘patti parasociali’) come e in quale misura i corrispettivi, nell’ambito della Società di Scopo, potranno essere devoluti in favore del 'socio privato operativo'.

Del resto, quanto a tale ultimo punto, la documentazione pubblicata non chiarisce neppure quali prestazioni saranno concretamente erogate dal GALP, quali dal socio privato e quali, ancora, direttamente dalla Società di Scopo con il proprio personale.
*

1.b) Gravissime incertezze sussistono poi in ordine all’effettiva estensione e natura dei servizi che saranno affidati alla Società di Scopo, in specie in relazione a quelli attinenti all’ingegneria.

Dall’esame degli atti di gara, infatti, non è possibile evincere quali sono i servizi di ingegneria che dovrà svolgere il socio privato operativo.

Sul punto lo Statuto della Società di Scopo elenca tra le attività affidate:

- la “progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di tutti i progetti strategici dell’ITI”;

- il coordinamento sicurezza in progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE) dei lavori;

- la Direzione dei Lavori con tutte le sue attività di controllo, contabilità e gestione del contenzioso;

- gestione delle varianti in corso d’opera.
Parrebbe dunque trattarsi - come sembrerebbe altresì confermato, seppure in modo ambiguo, anche nei chiarimenti pubblicati il 4.6 u.s. in cui si rileva che “i servizi di ingegneria e architettura rientrano nel perimetro dei servizi affidabili alla Società di Scopo” - dell’affidamento (o meglio, della ‘affidabilità’) alla Società di Scopo, e dunque al socio privato operativo, dell’intero spettro delle prestazioni progettuali e di direzione lavori riconducibili all’attuazione dell’ITI, senza che vi sia spazio alcuno a nessun altro operatore esterno alla Società. E ciò quando invece, secondo le consolidate prassi di settore, alla Società di Scopo andrebbero affidate al riguardo solo le attività ingegneristiche di livello più generale e, in particolare:

- la predisposizione del Masterplan finalizzato alla mappatura delle criticità territoriali e alla individuazione delle possibili soluzioni, nonché alla definizione e localizzazione degli interventi idonei a soddisfare le esigenze del territorio;

- la redazione, per tutti gli interventi da realizzare, del solo Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (con inclusione del relativo Documento di Indirizzo della Progettazione) e dei rilievi topografici sino alla fase di PFTE;

- la redazione dei Progetti di Fattibilità Tecnico-Economica solo per gli interventi più delicati e per i progetti qualificati come strategici, con i relativi rilievi topografici;

- la verifica delle progettazioni non sviluppate dalla Società di Scopo, con l’obiettivo di consentire la validazione ai RUP delle Stazioni Appaltanti che le avranno commissionate.

Tutte le altre attività di ingegneria (gli altri PFTE, i PE, CSP, DL/CSE, contabilità lavori, progetto e gestione delle varianti ecc.) dovrebbero invece essere affidate all’esterno da parte dei Comuni interessati dai singoli interventi e, di certo, non essere oggetto della gara ora bandita.

Così come, le singole Stazioni Appaltanti dovrebbero poi governare il processo tecnico amministrativo di approvazione dei progetti e affidare le indagini geognostiche, acustiche, ambientali, ecc., i lavori e i relativi collaudi.

Ad ogni modo, la lex specialis della procedura deve senz’altro essere integrata al fine di precisare in modo puntuale l’effettivo perimetro dei servizi di ingegneria affidati alla Società di Scopo ovvero, quanto meno, i criteri che saranno adottati per determinare i servizi che potranno esserle affidati.

E ciò senza dire, sempre quanto all’estensione (assai ambigua) dei servizi di ingegneria che saranno affidati alla Società di Scopo, che l’illustrazione di molti di tali servizi che si rinviene in vari punti del Disciplinare (capitolo 5, pag. 9, lettera b; capitolo 13, pag. 17; capitolo 20 pagg. 28-29, lettera a), del Capitolato Speciale Prestazionale (art. 1, pag. 1; art. 4, pagg.2-3; art. 11, pag. 5) e dello Statuto della Società di Scopo (art. 3, punto 6, lettere a) e b), pagg. 4 – 6) è in più punti incompleta, contraddittoria e difforme dalla vigente normativa di settore (si pensi solo alla nomenclatura dei vari livelli di progettazione, che fa riferimento a norme non più vigenti invece che al D.Lgs. n. 36/2023).

Né è chiarito in cosa consisterebbero concretamente la “Direzione tecnica” e il “Coordinamento dell’esecuzione dei progetti” che si intenderebbero affidare alla Società di Scopo (Disciplinare art. 5, lettera b , pag. 9); tanto più che con la locuzione “Direzione Tecnica” la normativa in materia di contratti pubblici si riferisce a uno specifico organo direttivo interno alle società di ingegneria e non certo a un servizio ingegneristico.
*

1.c) Ulteriori importantissime carenze sono state riscontrate con riferimento agli investimenti prescritti dalla lex specialis a carico del socio privato, a cui, oltre al versamento della propria quota di capitale sociale, è richiesto un investimento minimo di € 1.000.000,00, di cui almeno un terzo quale finanziamento in denaro liquido.

Orbene, essendo l’impegno vincolante al predetto investimento un requisito per la partecipazione alla procedura, la documentazione di gara, onde consentire la predisposizione di un’offerta seria e ponderata, avrebbe anzitutto dovuto necessariamente specificare i criteri per la valutazione e la ‘quantificazione’ della componente del finanziamento diversa da quella in denaro liquido.

In particolare, essendo richiesta al socio privato l’erogazione di servizi prestazionali, l’eventuale finanziamento mediante il conferimento di prestazioni dovrebbe essere disciplinato da un listino volto a determinare l’entità delle prestazioni e delle professionalità conferite come apporto di capitare.

Vista la destinazione del contributo liquido del socio privato, come descritto al capitolo 7 del Disciplinare, gli atti di gara dovrebbero poi prevedere che il relativo finanziamento, come nella normale gestione delle società di capitali, sia distribuito nel tempo in proporzione alla entità delle attività programmate, senza prevedere alcuna premialità di punteggio nel caso essa sia versato integralmente entro 30 o 90 giorni dalla costituzione della SdS, come attualmente previsto dall’art. 18 del Disciplinare.

In quanto ‘finanziamento’, ne dovrebbe poi esserne necessariamente prevista e disciplinata la restituzione (al più, infruttifera); al riguardo, dovrebbe dunque essere preclusa la possibilità, a cui invece il Disciplinare riconnette un punteggio premiale, che il concorrente offra il finanziamento “a fondo perduto”, poiché tale opzione configurerebbe invece, sia ai fini patrimoniali che a quelli fiscali, un versamento in conto capitale.

Il criterio di attribuzione del punteggio riconnesso all’entità del finanziamento offerto dal concorrente poi determina un delta significativo per i finanziamenti intermedi e/o superiori ai 3 milioni di Euro, senza tuttavia che il PEF dia indicazioni su come la dinamica dei flussi potrà consentire una corretta remunerazione dell’investimento e in quanto tempo potrà avvenire tale remunerazione; ciò che comporta una integrale assunzione del rischio a carico del soggetto privato, in assenza di una dinamica chiara delle entità e delle tempistiche dei ricavi correlati alle prestazioni affidate.

Infine, non è specificato se le clausole fidejussorie si riferiscano alla sola quota liquida del finanziamento o al finanziamento per l’intero.
*

1.d) Ad aggravare ulteriormente il predetto quadro, va altresì evidenziata l’assoluta inadeguatezza del Piano Economico Finanziario, allegato agli atti di gara sotto la denominazione ‘Documento di fattibilità tecnico economica della strategia’.

Non è infatti stata pubblicata alcuna relazione di accompagnamento al PEF, il quale, dunque, risulta di assai difficile decifrazione, con la conseguente impossibilità per i concorrenti di compiere ogni ponderata valutazione sulla effettiva convenienza dell’operazione e ogni calcolo di ammortamento degli investimenti richiesti.

Una corretta verifica del PEF, del resto, è pregiudicata dalle seguenti carenze e imprecisioni:

- la mancanza di un crono-programma delle ipotesi progettuali, che non consente di comprendere come siano state stimate annualmente tutte le voci reddituali del PEF;

- la mancanza di una disciplina delle modalità di determinazione dei corrispettivi in favore della Società di Scopo e del socio privato operativo, che non consente nessuna valutazione circa l’adeguatezza dei ricavi, che sono riportati solo in termini assoluti;

- la mancanza di indicazioni circa le modalità di determinazione dei costi del personale, senza nessuna specificazione, tra l’altro, se in tale voce sono computati anche i costi relativi a eventuale personale in distacco dai soci;

- la mancata specificazione di cosa sia ricompreso tra i servizi esterni;

- una determinazione dell’equity (pari a € 750.000,00 nei primi due anni) non corrispondente a quanto ipotizzato nel resto della documentazione di gara (in particolare, nel Bando e nel Disciplinare).

* * *

2. Ciò detto quanto alle principali e più evidenti criticità che inficiano gli atti di gara, rendendo impossibile la formulazione dell’offerta, dall’esame della documentazione pubblicata sono emersi ulteriori vizi, incongruità e carenze che richiedono una rettifica da parte di Codeste Amministrazioni ovvero, quanto meno, tempestivi chiarimenti e che sono qui di seguito elencati:

a) scadenza dei termini di partecipazione: il bando di gara riporta a pag. 5 che il termine per il ricevimento dell’offerta è di 30gg dalla data di pubblicazione del bando; la piattaforma europea Tenders Electronics Daily (T.E.D.), così come la pagina web https://comunedisciacca.tuttogare.it//, tuttavia, riportano come scadenza del termine la data del 22.6.2026, ore 18, mentre il Disciplinare a pag. 19 alla voce “termine di presentazione” non reca alcuna indicazione;

b) CPV: la gara intende individuare il socio privato della Società di Scopo da costituire con il GALP Costa d’Oro e che erogherà una serie di servizi di consulenza per coadiuvare le Amministrazioni locali coinvolte nella realizzazione dell’ITI “Costa d’Oro – Smartland”; il Bando tuttavia riporta quale CPV primario il CPV 71000000-8 che è invece relativo ai servizi di architettura e ingegneria e che non è neppure compreso tra i diversi codici di attività indicati nel Disciplinare al Capitolo 5 (che sono: 79411000-8 Consulenza gestionale; 71356200-0 Assistenza tecnica; 79421100-2 Supervisione progetti):

c) Documento di fattibilità tecnico economica della strategia: il documento così denominato è costituito dal solo Piano Economico Finanziario; l’ITI de quo, tuttavia, ha come presupposto la condivisione tra tutti i Comuni aderenti di un piano strategico territoriale denominato "Documento di Fattibilità Tecnico economica della Strategia Territoriale (S. T.) La Costa d'Oro Smart Land" e citato nell’accordo di programma; tale piano - che individua le direttive strategiche, le traiettorie obiettivo, i progetti strategici e le modalità di intervento – non è stato però allegato agli atti della procedura e i suoi contenuti non sono deducibili dalla sola matrice degli interventi ricompresa nella documentazione pubblicata;

d) Accordo di programma: il citato accordo di programma ex art 34 del TUEL è allegato agli atti di gara in una versione solo in bozza e quindi non ha alcuna validità; anche al fine di poter verificare compiutamente gli effettivi contenuti dell’accordo, è ovviamente necessaria la pubblicazione di tutte le relative delibere consiliari attestanti: l’adesione all’I.T.I. delle singole Amministrazioni locali; la dichiarazione di pubblica utilità; la nomina a soggetto attuatore del GALP;

e) durata del contratto: la durata del contratto è fissata in 9 anni, ma è prevista la possibilità di una proroga, senza tuttavia indicare quali siano i presupposti e le condizioni di tale eventuale proroga (la quale potrebbe essere idonea a incidere in modo significativo sull’equilibrio economico finanziario e/o modificare i valori stimati dal PEF);

f) numero dei Comuni aderenti: non è chiaro se i Comuni sottoscrittori dell’accordo di programma ex art.34 del D.Lgs. 267/2000 siano 11, come indicato nel Disciplinare e nella bozza dello Statuto della Società di Scopo, ovvero 12, come indicato invece nella bozza di Accordo di programma e nella matrice degli interventi;

g) il link della piattaforma TED riporta alla pagina web del Comune di Sciacca "gare e affidamenti", in cui sono riportati due allegati in più rispetto a quelli di cui alla pagina web del Comune di Sciacca medesimo "Atti Amministrativi-determine".
* * *

3. Di seguito si riportano infine alcune specifiche incongruenze riscontrate nel testo del Disciplinare, alcune delle quali corrispondono alle criticità già segnalate nei paragrafi che precedono:

1) i contenuti del paragrafo 3 lettera b) sono difformi rispetto a quanto poi indicato nel paragrafo 5 lettera b), con la necessità di una armonizzazione delle due disposizioni;

2) a pag 9. il Disciplinare indica CPV di servizi (79411000-8; 71356200-0; 79421100-2 ) mentre i CPV presenti sulla piattaforma Ted rimandano a servizi architettonici e ingegneristici; manca inoltre anche l'indicazione del CCNL di riferimento per le prestazioni;

3) a pag. 9 paragrafo 5 lettera b) è ricompreso anche il servizio di “certificazione delle spese ammissibili secondo la normativa vigente”; attività che è tuttavia rimessi a soggetti specificamente accreditati, mentre tale accreditamento non è tra i requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura;

4) a pag. 11 si specifica che l’apporto liquido del finanziamento socio potrà essere destinato ad attività che tuttavia dovrebbero essere inserite mel quadro economico dei singoli progetti riportati in matrice;

5) a pag. 11 paragrafo 7 lettera b) si esplicita che parte del finanziamento socio può essere effettuato in prestazioni di servizi, ma manca l’indicazione delle modalità con cui sarà determinato il valore delle prestazioni offerte a titolo di finanziamento;

6) a pag. 13 è presente un refuso e viene indicata l’Università quale stazione appaltante;
7) a pag. 16 punto 11.3 non risulta ammissibile la richiesta relativa a una "Dichiarazione formale dell'impegno finanziario minimo di cui all'art. 7 (≥ € 1.000.000,00, di cui ≥ 1/3 in denaro), corredata da lettera di disponibilità bancaria"; vista la completa mancanza di indicazioni circa l’entità e la tempistica dei corrispettivi, infatti, nessun istituto bancario potrà fornire il documento richiesto a meno di un corrispondente ed equivalente deposito liquido;

8) a pag. 17 art 13 tra le ‘Prestazioni non subappaltabili’ sono ricompresi i "rapporti con la Stazione Appaltante, i Comuni partner e gli Enti finanziatori", che non risultano però essere inclusi nell’oggetto di gara (né potrebbero esserlo);

9) sempre a pag. 17 art 13 tra le ‘Prestazioni subappaltabili’ mancano gran parte dei servizi descritti al cap.5 sub b e dei relativi CPV, con la necessitò di chiarire in modo più specifico il perimetro effettivo delle attività che la SdS potrà affidare in subappalto;

10) a pag. 19 manca l’indicazione del termine di presentazione delle offerte;

11) a pag. “21 Busta B” non si specifica quale sia la base su cui sviluppare la propria proposta tecnica, tenendo conto che tra gli atti di gara, come supra già rilevato, non è allegato il “Documento di fattibilità tecnico economica della strategia”;

12) a pag 21 "Busta C" lettera A "Importo complessivo del finanziamento soci proposto: indicazione dell'offerta (importo totale che il candidato si impegna a erogare, in denaro e altre forme), con vincolo minimo di € 1.000.000,00" non sono specificate le modalità con cui sarà quantificato l’investimento offerto non in denaro liquido, in particolare per le prestazioni e i conferimenti in capitale lavoro;

13) a pag. 21 "Busta C" "Suddivisione temporale dei versamenti in denaro", la scansione temporale dei versamenti va necessariamente ulteriormente chiarita poiché il primo eventuale versamento e/o conferimento potrà essere effettuato solo dopo che gli organi societari deliberanti si saranno insediati post costituzione, mentre le successive erogazioni dovrebbero essere approvate e rapportate alle effettive esigenze di cassa definite dalla previsione di cash flow.

14) pag. 22 "condizioni economiche di erogazione": Il finanziamento soci non può essere a fondo perduto a meno che non si intenda inserirlo quale finanziamento per futuro aumento di capitale e in questo caso andrà posta come condizione di equity;

15) pag. 23 e 24 paragrafo 19.1: al fine di poter formulare una proposta seria e attendibile è necessario chiarire i punti 2, 3, 4 e 5 della tabella: quali servizi erogherà il GALP? quali il socio privato? quali dovranno essere autoprodotti dalla SdS con personale proprio? Se tale configurazione e ripartizione dovesse invece intendersi rimessa alla proposta del concorrente sarebbe comunque necessario chiarire quali saranno i criteri di valutazione dell’offerta (numero degli addetti? Profili professionali? Trasferimento formativo? Ricorso a parti terze? ecc.);

16) pag. 28: l’indicazione dei servizi affidati alla società di scopo non chiarisce, come già supra rilevato, l’effettivo perimetro delle prestazioni progettuali affidabili;

17) pag. 29 lettera D: sono citati solo i fondi FEAMPA.

16/06/2026 12:41
Risposta
Il presente documento riscontra partitamente, secondo la medesima numerazione dell’istanza, ciascuno dei rilievi formulati. Per ogni punto è riportata la censura nei termini in cui è stata dedotta ed è fornito il relativo riscontro, alla luce del quadro normativo, sistematico e giurisprudenziale pertinente alla procedura in esame.
In via preliminare, appare necessario precisare che la procedura oggetto di contestazione si colloca nel paradigma della gara a doppio oggetto, vale a dire nel modello mediante il quale l’amministrazione, attraverso un’unica procedura ad evidenza pubblica, provvede contestualmente all’individuazione del socio privato operativo della costituenda società mista e all’affidamento alla medesima del servizio rientrante nel relativo oggetto sociale. Tale schema trova espresso fondamento nell’art. 17 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ed è coerente con i principi di concorrenza, trasparenza, parità di trattamento e accesso al mercato che permeano la disciplina dei contratti pubblici.
Secondo il consolidato insegnamento della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’affidamento di un servizio a una società a partecipazione mista pubblico‑privata è compatibile con il diritto unionale a condizione che il socio privato sia selezionato mediante una procedura unitaria avente simultaneamente ad oggetto l’acquisizione della qualità di socio e l’assunzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, previamente determinato nei suoi elementi essenziali, segnatamente quanto a oggetto e durata. Tale principio, affermato in termini particolarmente chiari nella sentenza 15 ottobre 2009, causa C‑196/08, Acoset, è stato costantemente ribadito nella successiva elaborazione relativa alle società miste e al partenariato pubblico‑privato istituzionalizzato.
Anche la giurisprudenza amministrativa nazionale ha chiarito che la gara a doppio oggetto integra una fattispecie autonoma e peculiare, distinta tanto dall’affidamento in house quanto dalle ordinarie figure dell’appalto e della concessione di servizi. Essa si caratterizza per la necessaria presenza di un socio privato operativo, chiamato non a un apporto meramente finanziario, ma a concorrere, in termini industriali, tecnici, organizzativi e gestionali, alla realizzazione dell’interesse pubblico perseguito attraverso la società mista.
Ne consegue che il parametro di scrutinio della documentazione di gara non può essere automaticamente mutuato dallo schema della concessione di servizi. In quest’ultima figura, infatti, l’operatore economico permane esterno all’assetto organizzativo dell’amministrazione concedente e assume il rischio operativo nell’ambito di un rapporto integralmente contrattuale; nella gara a doppio oggetto, invece, il partner selezionato entra nella compagine della società mista in qualità di socio operativo, assumendo una posizione insieme societaria, imprenditoriale e funzionalmente preordinata all’esecuzione del servizio affidato alla società stessa.
Per tale ragione, la lex specialis di una procedura siffatta deve certamente individuare con sufficiente determinatezza gli elementi essenziali dell’operazione, il perimetro funzionale delle prestazioni affidabili, i requisiti di partecipazione, i criteri di selezione del partner e i vincoli societari ed economico‑organizzativi indefettibili; essa non è tuttavia tenuta, né sarebbe coerente con la ratio stessa del modello, a predeterminare in via minuta, rigida ed esaustiva ogni modalità futura di articolazione interna dell’attività della costituenda società, ogni concreta ripartizione operativa tra i soggetti coinvolti e ogni singolo sviluppo economico‑gestionale prospettico dell’iniziativa.
Alla luce di tali coordinate normative e giurisprudenziali, i rilievi formulati dall’Istante non appaiono coerenti con i caratteri tipici della gara a doppio oggetto, poiché postulano un modello conformativo proprio di un affidamento puramente contrattuale a operatore esterno. Essi finiscono così per trasporre sulla presente procedura categorie e parametri propri dell’appalto o della concessione di servizi tradizionali, inidonei a cogliere la specificità di una procedura competitiva finalizzata alla selezione di un partner imprenditoriale destinato ad operare stabilmente, quale socio privato operativo, all’interno della costituenda società mista.
Le censure postulano, infatti, un livello di dettaglio e di predeterminazione della lex specialis che non solo non è richiesto dall’ordinamento, ma risulta strutturalmente incompatibile con il modello normativo in esame, nel quale la disciplina di gara è legittimamente circoscritta alla definizione degli elementi essenziali dell’operazione e dei vincoli strutturali dell’assetto societario, restando fisiologicamente rimessa alla fase attuativa la puntuale articolazione delle modalità organizzative, economiche e gestionali della costituenda società mista.
Le doglianze avanzate, pertanto, oltre a non cogliere la ratio della procedura, si pongono in aperto contrasto con l’assetto normativo e giurisprudenziale consolidato in materia di gare a doppio oggetto, come delineato dall’art. 17 del D.Lgs. 175/2016 e costantemente ribadito dalla giurisprudenza unionale e nazionale (CGUE, 15 ottobre 2009, C‑196/08, Acoset; TAR Lombardia - Brescia, 28 gennaio 2014, n. 105; TAR Lazio, Sez. II-bis, 6 luglio 2018, n. 7524; Cons. Stato, Sez. V, 2015, n. 992). Tale assetto impone una netta distinzione tra il piano pubblicistico della selezione del socio operativo e quello, distinto e autonomo, relativo alla successiva organizzazione della società mista e alla gestione del rischio imprenditoriale, ambiti rispetto ai quali residuano, per definizione, margini di fisiologica discrezionalità tecnico‑imprenditoriale.
Le censure che pretendono una predeterminazione integrale e rigidamente vincolante di ogni flusso economico riflettono, in definitiva, un’impostazione non aderente alla natura e alla funzione tipica della gara a doppio oggetto. Esse sono costruite sulla base di esigenze conformative proprie dei modelli di affidamento contrattuale tradizionale e finiscono per trasporre sulla presente procedura categorie non idonee a descrivere una vicenda nella quale il socio privato è chiamato ad assumere un ruolo industriale e operativo, con fisiologica assunzione di rischio, all’interno di un quadro di regole generali definito dalla lex specialis ma non integralmente chiuso.
Talune doglianze, inoltre, non si traducono nell’allegazione di effettive lacune genetiche o di intrinseche contraddizioni della lex specialis tali da precludere la formulazione di un’offerta seria, consapevole e comparabile, ma si risolvono nella prospettazione di un diverso modello organizzativo, economico e gestionale ritenuto dall’Istante preferibile. Un simile modello, tuttavia, non è imposto dall’ordinamento, né può essere assunto a parametro necessario di validità della procedura in esame.
Le risposte che seguono hanno, pertanto, natura esclusivamente interpretativa e ricognitiva, in coerenza con il consolidato orientamento secondo cui i chiarimenti della stazione appaltante possono unicamente esplicitare il significato delle previsioni di gara, senza in alcun modo modificarne o integrarne la portata. La lex specialis deve infatti essere interpretata in modo unitario e sistematico, alla luce dei criteri di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., avendo riguardo alla funzione, alla struttura e alla disciplina proprie della procedura concretamente indetta, senza che ai chiarimenti possa attribuirsi alcun effetto innovativo o correttivo del contenuto degli atti di gara.
* * *

Parte Prima - Rilievi di cui al § 1 dell’istanza

1.a.1 - Importo complessivo a base di gara
Rilievo. Il Disciplinare indica unicamente che «l’importo complessivo delle attività posto a base di gara è pari a € 44.075.240,00», senza alcuna indicazione circa le modalità con cui tale importo sia stato stimato.
Riscontro. Il rilievo non è fondato nei termini prospettati.
L’importo complessivo pari a euro 44.075.240,00, indicato nel Bando, costituisce una stima ragionevole e non meramente simbolica del valore dell’operazione, elaborata sulla base della matrice degli interventi ITI e del Piano Economico‑Finanziario allegato alla documentazione di gara. Tale importo mantiene tuttavia natura previsionale e programmatoria e non genera in capo alla costituenda Società di Scopo alcun diritto a un volume minimo garantito di attività o di ricavi, restando l’effettiva attivazione dei singoli incarichi subordinata alla concessione dei finanziamenti, all’evoluzione della Strategia Territoriale e alle determinazioni delle Amministrazioni competenti.
L’importo complessivo indicato nel Disciplinare non costituisce un dato privo di base estimativa, ma esprime il valore previsionale e programmatico dell’operazione, desumibile dalla lettura coordinata della matrice degli interventi e del Piano Economico‑Finanziario allegati alla documentazione di gara, i quali individuano il quadro degli interventi considerati, i relativi importi di riferimento e la cornice economico‑finanziaria dell’iniziativa.
Tale importo, pertanto, non deve essere inteso né come volume minimo garantito di attività in favore della costituenda Società di Scopo, né come ricavo rigidamente predeterminato, ma come valore stimato dell’operazione in rapporto al programma ITI e alla progressiva attivazione degli interventi, in funzione delle effettive fonti di finanziamento, del grado di maturazione progettuale e delle determinazioni attuative dei soggetti competenti.
In una procedura siffatta, avente natura di gara a doppio oggetto per la selezione del socio privato operativo della società mista, la lex specialis è tenuta a rendere conoscibili gli elementi essenziali dell’operazione e il relativo perimetro economico‑funzionale, ma non deve necessariamente esplicitare nel Disciplinare, con analiticità esaustiva, ogni passaggio tecnico di formazione della stima o ogni futura articolazione economica dei singoli affidamenti, i quali restano fisiologicamente correlati all’andamento progressivo del programma e alla concreta attivazione delle prestazioni.
In tale medesima prospettiva, giova altresì precisare, ai fini del corretto coordinamento con i chiarimenti resi ai quesiti del 4 giugno 2026, che il carattere previsionale dell’importo complessivo dell’operazione esclude, di per sé, che da esso possa desumersi l’esistenza di una garanzia automatica di volume minimo, di un diritto del socio privato a un livello minimo inderogabile di ricavi ovvero di un meccanismo generalizzato di riequilibrio economico‑finanziario fondato sul solo scostamento percentuale tra servizi ipotizzati e servizi effettivamente attivati.
Il riferimento, contenuto nel documento di chiarimenti del 4 giugno 2026, a soluzioni volte all’equilibrio dei rischi tra i soci deve, pertanto, essere inteso in senso esclusivamente ricognitivo e sistematico, ossia come richiamo alla complessiva architettura economico‑societaria desumibile dagli atti di gara, e non già come introduzione postuma di nuove clausole, di garanzie di ricavo o di obblighi ulteriori a carico del socio pubblico non espressamente previsti dalla documentazione regolatrice della procedura.
Ne consegue che l’assetto rilevante ai fini della partecipazione e della formulazione dell’offerta resta unicamente quello risultante dal combinato disposto del Bando, del Disciplinare, del Piano Economico‑Finanziario, dello schema di Statuto, del Patto Parasociale e degli ulteriori atti ufficiali di gara; sicché eventuali espressioni sintetiche utilizzate nei chiarimenti devono essere lette entro il limite del loro carattere non innovativo, secondo il principio per cui i chiarimenti sono ammissibili solo ove si risolvano nell’esplicitazione interpretativa di regole già desumibili dagli atti e non nella loro modificazione sostanziale.
Sotto tale profilo, deve escludersi che il richiamo a un “floor di ricavi” o a una “capital call del socio pubblico”, ove non puntualmente tradotto in una specifica clausola degli atti di gara, possa essere interpretato come previsione negoziale già perfezionata o come meccanismo automatico azionabile in favore del socio privato; esso va piuttosto ricondotto, in via strettamente interpretativa, al tema generale della sostenibilità dell’operazione e della fisiologica allocazione del rischio nell’ambito della gara a doppio oggetto, ferma in ogni caso l’assenza di qualunque modifica significativa della documentazione di gara, che sola potrebbe imporre la riapertura dei termini o la ripubblicazione degli atti.
Ne consegue, pertanto, che l’indicazione dell’importo complessivo posto a base di gara, letta unitamente agli ulteriori atti pubblicati, risulta sufficiente a rendere intellegibile la dimensione economica dell’operazione e non determina alcuna indeterminatezza sostanziale della procedura, né alcun vulnus alla possibilità per gli operatori economici di formulare un’offerta seria, consapevole e comparabile.
1.a.2 - Corrispettivi dei servizi tecnici; natura del chiarimento del 4 giugno 2026; applicabilità dei ribassi
Rilievo. Né il Disciplinare né il Capitolato specificano l’entità dei corrispettivi della SdS né il metodo di calcolo; il chiarimento del 4 giugno 2026 (rinvio all’art. 41 e all’Allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023) costituirebbe non un chiarimento ma una vera e propria integrazione della lex specialis, imponendone la ripubblicazione; il chiarimento sarebbe comunque ambiguo, non precisando se ai corrispettivi si applichino i ribassi.
Riscontro. Il rilievo non è fondato.
La censura è manifestamente infondata e si risolve, in realtà, nella pretesa strumentale di convertire un chiarimento meramente interpretativo in un artificioso vizio della procedura, al solo fine di sollecitare una ripubblicazione degli atti del tutto priva di fondamento. L’Istante, infatti, sovrappone impropriamente il piano dell’interpretazione della lex specialis a quello, ontologicamente distinto, della sua modifica sostanziale, postulando la necessità di una riedizione integrale della pubblicità di gara in assenza di qualsivoglia effettiva innovazione del contenuto prescrittivo degli atti.
Sennonché, secondo un orientamento consolidato, l’obbligo di ripubblicazione degli atti e di riapertura dei termini sorge unicamente in presenza di modifiche significative o sostanziali della documentazione di gara, vale a dire di variazioni idonee a incidere sulla platea dei potenziali concorrenti, sulle condizioni di partecipazione o sul possibile esito della procedura. Nessuna di tali evenienze ricorre nel caso di specie, posto che il chiarimento del 4 giugno 2026 non ha introdotto una regola nuova, non ha modificato requisiti, criteri o condizioni di formulazione dell’offerta, né ha alterato il quadro competitivo, limitandosi a richiamare il parametro normativo di riferimento già applicabile alla procedura, e cioè l’art. 41 e l’Allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023.
Con riferimento ai chiarimenti già resi in ordine al perimetro dei servizi di ingegneria e architettura e alla relativa collocazione economica, si precisa, a fini di coordinamento sistematico della documentazione di gara, che il Piano Economico‑Finanziario allegato alla procedura assolve a una funzione previsionale e modellistica con riguardo ai flussi economici riconducibili alla fee di management e alle attività di coordinamento, monitoraggio, supporto programmatorio, assistenza alla finanza agevolata e rendicontazione del Programma ITI, e non deve pertanto intendersi come comprensivo o assorbente dei corrispettivi relativi alle singole prestazioni tecniche di ingegneria e architettura.
I corrispettivi riferibili alle attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e alle ulteriori prestazioni tecniche, ove concretamente attivate, restano allocati nei quadri economici dei singoli interventi, secondo la disciplina di cui all’art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e all’Allegato I.13, e costituiscono componenti economiche distinte rispetto alla fee di management, non assorbite da essa e, sotto il profilo economico, soltanto potenzialmente incrementali rispetto al modello previsionale di base rappresentato nel PEF.
Ne consegue che, ai fini della valutazione di convenienza dell’operazione, il concorrente è tenuto a considerare che gli eventuali corrispettivi per servizi tecnici, qualora e nei limiti in cui le relative prestazioni siano effettivamente attivate, saranno determinati secondo i criteri legali applicabili ai servizi di ingegneria e architettura, con riferimento ai parametri normativi vigenti e alla disciplina di cui all’Allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023, tenendo conto della dinamica concorrenziale del mercato e dei ribassi praticabili secondo l’ordinamento; tali importi, se attivati, potranno concorrere a formare ricavi della Società di Scopo, da valutare al netto dei costi diretti e indiretti necessari all’esecuzione delle relative prestazioni.
Resta peraltro fermo che la documentazione di gara non configura né impone un affidamento automatico, generalizzato o necessario alla Società di Scopo di tutte le future attività progettuali o tecniche riferibili ai Comuni aderenti, poiché la concreta attivazione delle singole prestazioni resta subordinata, di volta in volta, al fabbisogno effettivo, al grado di maturazione dell’intervento, alla disponibilità delle risorse, alla compatibilità con la fonte di finanziamento, nonché al rispetto della disciplina normativa applicabile al singolo affidamento e delle competenze dei soggetti pubblici titolari degli interventi.
Parimenti infondato è il profilo relativo alla pretesa ambiguità del chiarimento nella parte in cui non preciserebbe l’applicabilità dei ribassi. La disciplina vigente non consente, infatti, di affermare nei termini assoluti prospettati dall’Istante un principio generalizzato di integrale non ribassabilità dei corrispettivi dei servizi tecnici, dovendosi piuttosto distinguere, secondo la normativa applicabile, tra le diverse componenti economiche della prestazione e il relativo regime di assoggettabilità al confronto concorrenziale.
In tale prospettiva, il chiarimento del 4 giugno 2026 non introduce alcuna regola nuova, ma si colloca in piena continuità con la disciplina di gara e con il pertinente quadro normativo, limitandosi a richiamare i criteri legali di determinazione del corrispettivo e il relativo regime di ribassabilità nei limiti consentiti dall’ordinamento. La censura, pertanto, oltre a essere infondata nel merito, si risolve in un tentativo palesemente forzato di costruire, a partire da un chiarimento privo di contenuto innovativo, un artificioso motivo di invalidità della procedura e una conseguente, quanto ingiustificata, richiesta di ripubblicazione degli atti.

1.a.3 - Fee di management
Rilievo. L’articolazione della fee di management in componenti percentuali (avvio e set-up, gestione della finanza agevolata, public project management), riferita nei chiarimenti del 4 giugno 2026, non troverebbe riscontro alcuno negli atti di gara.
Riscontro. Il rilievo non è fondato.
La censura è infondata, poiché assume apoditticamente che l’articolazione della fee di management in componenti percentuali - avvio e set-up, gestione della finanza agevolata, public project management - non troverebbe alcun riscontro negli atti di gara, senza tuttavia considerare che tali componenti risultano desumibili dal Capitolato Speciale Prestazionale e dal PEF, letti in combinato disposto. Il chiarimento del 4 giugno 2026, pertanto, non ha introdotto ex novo una diversa struttura del corrispettivo, ma si è limitato a esplicitare, in funzione meramente interpretativa, l’articolazione interna di una fee già prevista dalla documentazione di gara.
Secondo un orientamento consolidato, i chiarimenti della stazione appaltante sono ammissibili solo nella misura in cui rendano chiaro e comprensibile il significato di previsioni già esistenti, senza modificarne o integrarne il contenuto precettivo. È precisamente quanto avvenuto nel caso di specie, nel quale il chiarimento non ha introdotto nuove voci economiche né nuove prestazioni, ma ha soltanto reso esplicita la composizione funzionale della fee di management quale corrispettivo unitario riferito a una pluralità di attività gestionali tra loro coordinate.
Va, inoltre, rilevato che le due componenti remunerative richiamate nella documentazione di gara - corrispettivi tecnici e fee di management - sono giuridicamente ed economicamente distinte, non sovrapponibili e non fungibili. I corrispettivi tecnici remunerano, infatti, prestazioni specialistiche allocate nei quadri economici delle singole opere, mentre la fee di management remunera attività di impostazione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione del programma, imputabili pro quota ai singoli interventi quale costo di management.
La censura, pertanto, confonde impropriamente grandezze economiche e funzionali eterogenee e finisce per negare rilievo a una distinzione che discende dalla stessa logica dell’operazione e dall’interpretazione sistematica degli atti di gara. Resta fermo, naturalmente, il divieto di doppio finanziamento della medesima attività, il quale esclude che una medesima voce di costo possa essere remunerata due volte a valere su fonti o componenti economiche differenti.
Ne consegue che il chiarimento del 4 giugno 2026 non presenta alcun contenuto innovativo, ma si colloca in piena continuità con la disciplina di gara, limitandosi a rendere esplicita una articolazione già ricavabile dagli atti e pienamente coerente con la distinta funzione economica delle voci considerate. La censura deve, pertanto, essere respinta, in quanto fondata su una lettura parcellizzata e non sistematica della lex specialis.
1.a.4 - Mancata allegazione dello schema di Contratto di Servizio
Rilievo. Gli elementi informativi essenziali avrebbero dovuto essere contenuti quanto meno nello schema del Contratto di Servizio tra GALP e SdS, non allegato agli atti di gara; il Capitolato sarebbe privo di indicazioni economiche.
Riscontro. Il rilievo non è fondato.
Nella presente procedura, strutturata quale gara a doppio oggetto ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 175/2016, il vaglio di legittimità della lex specialis non va condotto sulla base della formale presenza di un autonomo testo contrattuale integralmente sviluppato, bensì verificando se, dal complesso coordinato degli atti di gara, risultino con sufficiente determinatezza l’oggetto dell’operazione, il contenuto essenziale delle prestazioni, il ruolo del socio privato operativo, i vincoli societari e le condizioni economico‑funzionali di riferimento.
Tale condizione, nella specie, deve ritenersi soddisfatta sulla base della lettura unitaria di Bando, Disciplinare, Capitolato, PEF, schema di Statuto e Patto Parasociale, che consentono ai concorrenti di ricostruire in modo serio e comparabile il perimetro dell’operazione e di formulare un’offerta consapevole. Né può ritenersi che l’assenza di un separato schema di Contratto di Servizio integri, di per sé, una lacuna invalidante, poiché nella gara a doppio oggetto la fase pubblicistica di selezione del socio operativo precede fisiologicamente la successiva formalizzazione negoziale del rapporto, nel rispetto della distinzione tra definizione degli elementi essenziali della procedura e successiva attuazione del modello societario prescelto.
L’Istante, del resto, non individua quale specifico elemento essenziale dell’affidamento sarebbe rimasto indeterminato, né allega un concreto pregiudizio tale da rendere oggettivamente impossibile o irragionevolmente incerta la formulazione dell’offerta.
1.a.5 - Ripartizione dei corrispettivi e delle attività tra GALP, socio privato e SdS
Rilievo. Non sarebbe indicato come e in quale misura i corrispettivi potranno essere devoluti al socio privato operativo, né quali prestazioni saranno erogate dal GALP, quali dal socio privato e quali direttamente dalla SdS con proprio personale.
Riscontro. Il rilievo non è fondato.
La procedura non è finalizzata all’affidamento di corrispettivi al socio privato in via separata e autonoma, bensì alla selezione del socio operativo della costituenda società mista, chiamato a concorrere alla strutturazione e alla gestione del modello organizzativo della futura SdS secondo la proposta formulata in gara, nel rispetto dei vincoli fissati dalla lex specialis.
Ne consegue che la posizione economica del socio non può essere isolatamente ricostruita come se si trattasse di un concessionario o di un appaltatore esterno, dovendo invece essere letta in coerenza con l’assetto societario e parasociale, con il PEF, con la disciplina civilistica dei rapporti tra soci e società e con la natura stessa della gara a doppio oggetto, nella quale il privato assume una funzione operativa e imprenditoriale all’interno della società mista.
La concreta articolazione del modello operativo - e dunque la ripartizione delle attività tra GALP, socio privato e personale della SdS - è fisiologicamente rimessa all’offerta tecnica del concorrente e costituisce uno degli oggetti centrali della valutazione comparativa, secondo i criteri dettati dal Disciplinare in punto di qualità della struttura organizzativa, qualificazione delle figure chiave, coerenza del modello gestionale e sostenibilità complessiva della proposta. Pretendere una predeterminazione analitica e rigida ex ante della distribuzione interna delle attività e delle utilità significherebbe, in definitiva, comprimere indebitamente lo spazio competitivo e propositivo che è proprio del modello della società mista con socio operativo selezionato mediante gara a doppio oggetto.

1.b.1 - Asserito affidamento alla SdS dell’intero spettro delle prestazioni tecniche
Rilievo. Dagli atti di gara parrebbe desumersi l’affidamento alla SdS, e dunque al socio privato operativo, dell’intero spettro delle prestazioni progettuali e di direzione lavori riconducibili all’attuazione dell’ITI, senza spazio per operatori esterni.
Riscontro. Il rilievo non è fondato.
Esso confonde il piano della astratta affidabilità delle prestazioni con quello della loro concreta attivazione. L’elencazione contenuta nella documentazione di gara descrive infatti il perimetro funzionale e tipologico delle attività potenzialmente affidabili alla Società di Scopo, ma non equivale né a una clausola di esclusività assoluta né a una previsione di attivazione automatica, generalizzata e necessaria di tutte le singole prestazioni ivi richiamate.
Deve, pertanto, intendersi che il perimetro potenziale delle prestazioni affidabili alla SdS comprende tutte le attività tecniche e specialistiche indicate nella lex specialis, ivi inclusi i servizi di ingegneria e architettura richiamati nel Disciplinare, nel Capitolato, nello schema di Statuto e nei chiarimenti interpretativi già resi. Ciò nondimeno, nessuna quota minima di tali prestazioni può ritenersi garantita alla SdS, né sotto il profilo quantitativo né sotto il profilo economico.
L’attivazione delle singole prestazioni resta, infatti, subordinata al fabbisogno effettivo del programma, al grado di maturazione dei singoli interventi, alla disponibilità e ammissibilità delle risorse, alla disciplina della fonte di finanziamento e al quadro normativo di volta in volta applicabile al singolo affidamento. Sotto tale profilo, l’operatività della SdS dovrà in ogni caso coordinarsi con le regole proprie dei pertinenti programmi e strumenti di finanziamento, ivi compresi, per quanto di ragione, il PR FESR Sicilia 2021–2027, il FEAMPA e gli ulteriori canali di finanziamento europei, nazionali o regionali eventualmente attivabili nell’ambito della Strategia Territoriale.
Restano inoltre ferme le competenze pubblicistiche delle singole stazioni appaltanti e dei rispettivi RUP sui singoli interventi, con particolare riguardo all’approvazione e validazione dei livelli progettuali, all’affidamento di indagini, lavori e collaudi, nonché alla verifica della conformità delle prestazioni alla normativa vigente in materia di contratti pubblici. Ne consegue che la SdS non si sostituisce agli enti competenti, ma opera entro il perimetro funzionale delineato dalla lex specialis e concretamente attivato in relazione alle esigenze del programma.
La censura deve, pertanto, essere respinta, poiché muove da una lettura non corretta della documentazione di gara e attribuisce alla mera individuazione del perimetro potenziale delle attività un significato conformativo e garantistico che gli atti di gara non esprimono.

1.b.2 - Richiamo alle “consolidate prassi di settore”
Rilievo. Secondo le consolidate prassi di settore, alla SdS andrebbero affidate solo le attività ingegneristiche di livello generale (Masterplan, DOCFAP/DIP, PFTE per gli interventi strategici, verifica delle progettazioni esterne), mentre tutte le altre attività dovrebbero essere affidate all’esterno dai Comuni interessati.
Riscontro. Il rilievo non è fondato.
La censura non è fondata, poiché la configurazione invocata dall’Istante integra, al più, una possibile opzione organizzativa alternativa, ma non certo un modello giuridicamente vincolato o imposto dall’ordinamento. L’assunto secondo cui alla SdS dovrebbero essere riservate esclusivamente le attività ingegneristiche di livello generale, mentre tutte le ulteriori attività dovrebbero necessariamente essere affidate all’esterno dai Comuni interessati, esprime infatti una preferenza ricostruttiva della controparte, non un parametro normativo di legittimità della lex specialis.
La definizione del modello organizzativo della società mista e del relativo perimetro funzionale rientra, per contro, nella discrezionalità della stazione appaltante, sindacabile nei soli limiti della manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, sproporzione o estraneità rispetto all’oggetto della procedura. Tali evenienze, tuttavia, non risultano in alcun modo dedotte in termini concreti, né tantomeno dimostrate, essendosi l’Istante limitato a contrapporre al modello prescelto dall’Amministrazione una diversa soluzione organizzativa ritenuta preferibile.
Né può attribuirsi rilievo decisivo al generico richiamo a presunte “consolidate prassi di settore”, le quali, quand’anche esistenti, non assurgono a fonte normativa né costituiscono parametro autonomo di validità della documentazione di gara. La legittimità della lex specialis va infatti apprezzata alla luce del dato testuale, della sua interpretazione sistematica e della coerenza del modello prescelto con l’oggetto e le finalità della procedura, non già sulla base di assetti operativi diversi, astrattamente praticabili ma non per questo doverosi.
La censura, pertanto, si risolve nella mera prospettazione di un diverso assetto organizzativo, che non vale di per sé a infirmare la scelta discrezionale operata dalla stazione appaltante. Essa deve, quindi, essere respinta, in quanto non evidenzia alcun profilo di effettiva illegittimità della lex specialis, ma si limita a postulare l’obbligatorietà di una prassi che, in realtà, non costituisce affatto parametro cogente dell’azione amministrativa.

1.b.3 - Richiesta di integrazione della lex specialis sul perimetro dei servizi di ingegneria
Rilievo. La lex specialis dovrebbe essere integrata per precisare in modo puntuale l’effettivo perimetro dei servizi di ingegneria affidati alla SdS, ovvero i criteri per determinare i servizi affidabili.
Riscontro. Il rilievo non è fondato.
Il perimetro delle prestazioni affidabili è già individuabile con sufficiente determinatezza dalla lettura coordinata del Disciplinare, del Capitolato, dello schema di Statuto e dei chiarimenti interpretativi, che identificano in termini funzionali e tipologici le attività tecniche connesse all’attuazione del programma ITI.
In tale quadro, la precisazione resa nei chiarimenti del 4 giugno 2026, secondo cui i servizi di ingegneria e architettura rientrano nel perimetro dei servizi affidabili alla Società di Scopo, ha natura esclusivamente interpretativa di un dato già ricavabile dagli atti di gara e non introduce alcuna nuova categoria di affidamenti. Essa vale a confermare che tali prestazioni rientrano nel perimetro potenziale delle attività affidabili alla SdS, ma non implica né l’affidamento automatico di tutte le relative prestazioni né il riconoscimento di una quota minima garantita in favore della medesima.
La concreta attivazione dei singoli servizi resta subordinata ai criteri oggettivi già desumibili dalla documentazione di gara e già richiamati nel riscontro sub 1.b.1, vale a dire: fabbisogno effettivo, stato di maturazione degli interventi, disponibilità e ammissibilità delle risorse, disciplina della fonte di finanziamento, ruolo dei competenti RUP e normativa di volta in volta applicabile ai singoli affidamenti.
Ne consegue che non sussiste alcuna esigenza di integrazione sostanziale della lex specialis, posto che l’ordinamento non richiede, in una procedura di gara a doppio oggetto, la preventiva analitica predeterminazione di tutte le future attivazioni esecutive, essendo sufficiente la chiara individuazione degli elementi essenziali dell’operazione e del perimetro funzionale delle attività affidabili. Il rilievo deve, quindi, essere respinto.

1.b.4 - Asserite incompletezze, contraddizioni e nomenclatura non vigente
Rilievo. L’illustrazione dei servizi nei vari documenti (Disciplinare, Capitolato, Statuto) sarebbe incompleta, contraddittoria e difforme dalla normativa vigente, con riferimento, in particolare, alla nomenclatura dei livelli di progettazione, riferita a norme non più vigenti.
Riscontro. Il rilievo è fondato nei soli limiti del profilo lessicale, privo di portata invalidante.
Le locuzioni riferite ai livelli progettuali si intendono lette in conformità all’art. 41 e all’Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, secondo la seguente corrispondenza: «progettazione preliminare» → progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE), preceduto ove previsto da DOCFAP e DIP; «progettazione definitiva ed esecutiva» → progetto esecutivo; i richiami a disposizioni previgenti si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del D.Lgs. 36/2023. Le imprecisioni lessicali assumono rilievo invalidante solo ove rendano incomprensibili le regole di gara o alterino la par condicio: evenienze non ricorrenti nella specie, restando il contenuto sostanziale delle prestazioni chiaramente ricostruibile.

1.b.5 - “Direzione tecnica” e “Coordinamento dell’esecuzione dei progetti”
Rilievo. Non sarebbe chiarito in cosa consistano la “Direzione tecnica” e il “Coordinamento dell’esecuzione dei progetti”; con la locuzione “Direzione Tecnica” la normativa si riferirebbe a un organo direttivo interno alle società di ingegneria e non a un servizio.
Riscontro. Il rilievo non è fondato.
Le espressioni vanno intese in chiave funzionale-descrittiva - quali compiti di presidio tecnico-operativo, coordinamento specialistico e governo dei processi attuativi degli interventi - e non quale richiamo all’organo interno alle società di ingegneria di cui alla disciplina di settore, né come autonome categorie normative di servizio. Il loro significato è determinabile dalla lettura combinata del Disciplinare, del Capitolato e dello schema di Statuto, che definiscono attività richieste, risultati attesi e ruolo del partner privato. La preferenza dell’Istante per una diversa tecnica redazionale non costituisce parametro di validità della procedura.
1.c.1 - Criteri di quantificazione della componente non liquida dell’investimento
Rilievo. La documentazione avrebbe dovuto specificare i criteri di valutazione e quantificazione della componente del finanziamento diversa dal denaro liquido; l’apporto in prestazioni dovrebbe essere disciplinato da un listino.
Riscontro. Il rilievo non è fondato.
L’art. 17 del D.Lgs. 175/2016 impone la predeterminazione degli elementi essenziali dell’operazione e dei requisiti minimi del contributo del socio privato, ma non richiede che ogni possibile forma di apporto non monetario sia previamente tipizzata dalla stazione appaltante mediante un listino o una griglia chiusa di valorizzazione.
Una simile pretesa, ove accolta, si porrebbe in frizione con la funzione stessa della gara a doppio oggetto, che non seleziona un mero contraente esterno sulla base di prestazioni interamente conformate a monte, ma un partner imprenditoriale chiamato a formulare una proposta integrata di apporto finanziario, tecnico, organizzativo e gestionale all’interno della costituenda società mista.
La qualificazione, la descrizione e la valorizzazione analitica degli apporti non monetari sono pertanto rimesse all’offerta del concorrente, con onere di renderli seri, tracciabili, verificabili, coerenti con l’oggetto sociale e non duplicativi di utilità già remunerate in altra forma; la relativa congruità è oggetto di valutazione da parte della commissione secondo i criteri del Disciplinare. L’imposizione di un listino predeterminato finirebbe, infatti, per comprimere proprio quel margine di articolazione imprenditoriale che costituisce uno dei tratti qualificanti della procedura in esame.

1.c.2 - Distribuzione temporale dei versamenti e premialità per il versamento entro 30/90 giorni
Rilievo. Il finanziamento dovrebbe essere distribuito nel tempo in proporzione alle attività programmate, senza premialità di punteggio per il versamento integrale entro 30 o 90 giorni dalla costituzione della SdS (art. 18 del Disciplinare).
Riscontro. Il rilievo non è fondato.
La definizione dei criteri di valutazione rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante, nei limiti di proporzionalità, ragionevolezza e connessione con l’oggetto dell’affidamento. La pronta disponibilità delle risorse nella fase di avvio della SdS è elemento ragionevolmente apprezzabile in via comparativa, perché direttamente funzionale all’operatività iniziale della società, chiamata a sostenere i costi di set-up del programma. Il necessario coordinamento dell’esecuzione materiale dei versamenti con l’insediamento degli organi sociali attiene alla fisiologia della fase esecutiva e non rende irragionevole il criterio premiale, che misura la prontezza e sostenibilità finanziaria dell’impegno assunto in gara.

1.c.3 - Restituzione del finanziamento e apporti “a fondo perduto”
Rilievo. Del finanziamento dovrebbe essere disciplinata la restituzione (al più infruttifera); dovrebbe essere preclusa l’offerta del finanziamento “a fondo perduto”, che configurerebbe, ai fini patrimoniali e fiscali, un versamento in conto capitale.
Riscontro. Il rilievo è accolto in parte, sul solo piano qualificatorio.
Occorre effettivamente distinguere tra finanziamento soci in senso proprio - a natura tendenzialmente restitutoria, collocato sul versante dell’indebitamento - e apporti patrimoniali non rimborsabili (versamenti in conto capitale, in conto patrimonio, a copertura perdite o, ricorrendone i presupposti causali, in conto futuro aumento di capitale).
La lex specialis si intende pertanto nel senso che il concorrente può proporre le diverse forme di apporto ammesse dall’ordinamento,purché correttamente qualificate nell’offerta sotto il profilo giuridico, economico e contabile: gli apporti non rimborsabili dovranno essere configurati secondo gli istituti societari propri e non quali “finanziamenti a fondo perduto” in senso atecnico. La precisazione ha natura interpretativa e non modifica gli obblighi economici minimi né i criteri di valutazione.

1.c.4 - Punteggio per finanziamenti elevati e remunerazione dell’investimento
Rilievo. Il criterio di punteggio determinerebbe un delta significativo per finanziamenti pari o superiori a 3 milioni di euro, senza che il PEF indichi come e in quanto tempo l’investimento potrà essere remunerato, con integrale assunzione del rischio in capo al privato.
Riscontro. Il rilievo non è fondato.
La posizione messa a gara è quella di socio operativo di una società mista, non di appaltatore di prestazioni interamente predefinite: l’assunzione di un rischio imprenditoriale, da apprezzare sulla base del quadro previsionale offerto dal PEF e dalla matrice degli interventi, è connaturata al modello prescelto. Il PEF rappresenta in chiave previsionale i flussi dell’iniziativa e consente la costruzione, da parte di ciascun concorrente, delle proprie valutazioni di convenienza; la misura dell’apporto finanziario offerto oltre il minimo resta una libera scelta imprenditoriale, ragionevolmente valorizzabile in sede comparativa.

1.c.5 - Ambito oggettivo delle clausole fideiussorie
Rilievo. Non sarebbe specificato se le clausole fideiussorie si riferiscano alla sola quota liquida del finanziamento o al finanziamento per l’intero.
Riscontro. Si precisa che le garanzie fideiussorie richieste si riferiscono alla sola componente in denaro liquido dell’impegno offerto, quale dichiarata nella Busta C, e comunque non inferiore a un terzo dell’impegno minimo di cui all’art. 7 del Disciplinare (pari a € 333.333,33 su € 1.000.000,00). La componente offerta in forme diverse dal denaro resta assistita dagli obblighi assunti in offerta, dallo schema di Statuto e dal Patto Parasociale, ferma la responsabilità ex art. 1218 c.c.

1.d - Asserita inadeguatezza del Piano Economico-Finanziario
Rilievo. Il PEF (allegato sotto la denominazione “Documento di fattibilità tecnico economica della strategia”) sarebbe di difficile decifrazione per mancanza di relazione di accompagnamento, di cronoprogramma delle ipotesi progettuali, di disciplina dei corrispettivi, di indicazioni sui costi del personale (anche in distacco dai soci), di specificazione dei servizi esterni, nonché per una determinazione dell’equity (€ 750.000,00 nei primi due anni) non corrispondente al resto della documentazione.
Riscontro. Il rilievo non è fondato.
Il PEF assolve a una funzione previsionale e modellistica: rappresenta il quadro economico-finanziario dell’iniziativa e ne verifica la sostenibilità complessiva e l’equilibrio prospettico sulla base di ipotesi e scenari suscettibili di evoluzione, non costituisce un business plan esecutivo chiuso e definitivo. I singoli profili dedotti trovano riscontro nella lettura coordinata del PEF con la matrice degli interventi (che individua interventi, importi e scansione attuativa) e con il Capitolato (che descrive le prestazioni): le modalità di determinazione dei corrispettivi tecnici sono fissate ex lege (Allegato I.13, cfr. punto 1.a.2); l’eventuale impiego di personale in distacco dai soci attiene all’offerta organizzativa del concorrente, nel rispetto della normativa applicabile; la voce “servizi esterni” comprende le forniture e i servizi acquisiti dalla SdS presso terzi nei limiti del Disciplinare.
Quanto al dato sull’equity (€ 750.000,00 nei primi due esercizi), esso ha valenza di ipotesi modellistica di scenario e non modifica gli obblighi posti dalla lex specialis: l’impegno minimo del socio privato resta quello fissato dal Bando e dal Disciplinare, che prevalgono, quali fonti regolatrici, su ogni difforme grandezza assunta nel modello previsionale. Non sussiste pertanto alcuna contraddizione idonea a impedire la formulazione dell’offerta.
* * *

Parte Seconda - Rilievi di cui al § 2 dell’istanza (lett. a–g)

2.a - Scadenza dei termini di partecipazione
Rilievo. Il bando indica un termine di 30 giorni dalla pubblicazione; TED e la piattaforma riportano la scadenza del 22 giugno 2026, ore 18; il Disciplinare, a pag. 19, alla voce “termine di presentazione”, non reca alcuna indicazione.
Riscontro. Il rilievo non è fondato.
Il termine perentorio di presentazione delle offerte è confermato alle ore 18:00 del 22 giugno 2026, come univocamente indicato sulla piattaforma TED e sulla piattaforma telematica di gara, in coerenza con il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del bando. Le indicazioni coincidono e non sussiste alcun contrasto tra scadenze concorrenti: la mancata riproduzione testuale del dato a pag. 19 del Disciplinare costituisce mera omissione redazionale, priva di portata disorientante, alla quale si è posto rimedio con apposita errata corrige. Il termine resta invariato, non ricorrendo modifiche significative ai sensi dell’art. 92, co. 2, del D.Lgs. 36/2023.

2.b - Codice CPV principale
Rilievo. Il Bando riporta quale CPV primario il 71000000-8 (servizi di architettura e ingegneria), non compreso tra i codici indicati nel Disciplinare al Capitolo 5 (79411000-8 consulenza gestionale; 71356200-0 assistenza tecnica; 79421100-2 supervisione progetti).
Riscontro. Il rilievo non è fondato.
Il CPV assolve a una funzione classificatoria, descrittiva e di pubblicità e non definisce autonomamente l’oggetto dell’affidamento, che va ricostruito dal complesso unitario della lex specialis. I codici si intendono così individuati: CPV principale 79411000-8; complementari 71000000-8 (riferito alla componente tecnico-ingegneristica affidabile alla SdS), 71356200-0 e 79421100-2. La pluralità dei codici riflette la natura composita dell’operazione e non genera alcuna incertezza sull’oggetto, che resta quello descritto dal Capitolo 5 del Disciplinare.

2.c - Documento di fattibilità tecnico-economica della Strategia Territoriale
Rilievo. Il documento pubblicato con tale denominazione sarebbe costituito dal solo PEF, mentre il piano strategico territoriale condiviso tra i Comuni aderenti, citato nell’accordo di programma, non sarebbe stato allegato e i suoi contenuti non sarebbero deducibili dalla sola matrice degli interventi.
Riscontro. Il rilievo non è fondato.
La validità della gara non dipende dalla materiale allegazione di ogni atto del contesto programmatorio, bensì dalla sufficienza degli atti pubblicati a rendere determinabile l’oggetto dell’affidamento e le condizioni della competizione: condizione soddisfatta dal coordinamento tra matrice degli interventi, PEF, Capitolato e atti societari, che individuano direttrici, interventi, importi e modello attuativo. Il documento strategico richiamato nell’accordo di programma è atto presupposto, accessibile mediante gli ordinari strumenti di accesso (artt. 22 ss. L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013). L’Istante non indica quale specifico segmento dell’oggetto di gara resterebbe indeterminato in sua assenza.

2.d - Accordo di programma e delibere presupposte
Rilievo. L’accordo di programma ex art. 34 TUEL sarebbe allegato in versione di bozza, priva di validità; sarebbe necessaria la pubblicazione delle delibere consiliari attestanti l’adesione dei singoli enti, la dichiarazione di pubblica utilità e la nomina del GALP a soggetto attuatore.
Riscontro. Il rilievo non è fondato.
L’accordo di programma e le delibere di adesione attengono al retroterra istituzionale dell’operazione e non costituiscono contenuti indefettibili della lex specialis, salvo che dalla loro mancanza dipenda l’impossibilità di comprendere l’oggetto dell’affidamento, evenienza non dedotta in concreto. La versione allegata assolve a funzione conoscitiva del contenuto dell’accordo; gli atti definitivi e le delibere dei Comuni aderenti sono pubblicati, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nelle sezioni «Amministrazione Trasparente» dei rispettivi enti e sono ostensibili a richiesta. La mancata integrale trasposizione di atti presupposti nella documentazione di gara non si traduce in illegittimità della procedura, ove - come nella specie - il nucleo essenziale dell’affidamento sia chiaramente desumibile dagli atti pubblicati.

2.e - Durata del contratto ed eventuale proroga
Rilievo. La durata è fissata in 9 anni, ma è prevista la possibilità di proroga senza indicazione di presupposti e condizioni, con potenziale incidenza sull’equilibrio economico-finanziario e sui valori stimati dal PEF.
Riscontro. Il rilievo non è fondato.
La durata di nove anni costituisce il parametro temporale certo sul quale i concorrenti costruiscono offerta ed equilibrio economico-finanziario. L’eventuale proroga è istituto eventuale, accessorio ed eccezionale, attivabile nei soli casi e limiti consentiti dall’ordinamento (cfr. art. 120 del D.Lgs. 36/2023 in tema di modifiche del contratto in corso di esecuzione), e non rende indeterminato il termine contrattuale: il PEF e l’offerta restano riferiti alla durata ordinaria. La mera menzione della possibilità di proroga non incide sulla comparabilità delle proposte.

2.f - Numero dei Comuni aderenti
Rilievo. Non sarebbe chiaro se i Comuni sottoscrittori dell’accordo di programma siano 11, come indicato nel Disciplinare e nello schema di Statuto, ovvero 12, come indicato nella bozza di accordo e nella matrice degli interventi.
Riscontro. Il rilievo non è fondato.
Il numero dei Comuni aderenti, quale risultante dall’accordo di programma e dalla matrice degli interventi, è dodici (12); ogni difforme indicazione si intende rettificata. Il disallineamento ha natura meramente ricognitiva e redazionale e non incide sul perimetro delle prestazioni, sui requisiti di partecipazione né sui criteri di valutazione.

2.g - Allegati reperibili su pagine telematiche diverse
Rilievo. Il link della piattaforma TED rinvierebbe alla pagina “gare e affidamenti” del Comune di Sciacca, recante due allegati in più rispetto alla pagina “Atti Amministrativi-determine” del medesimo Comune.
Riscontro. Il rilievo non è fondato.
Nel sistema del D.Lgs. 36/2023 (artt. 25 e 83) la documentazione rilevante è quella messa a disposizione tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata per la procedura, che costituisce il luogo primario di conoscibilità legale degli atti; le ulteriori pagine web istituzionali assolvono a funzione meramente divulgativa e di rinvio. Il fascicolo ufficiale di gara, completo di tutti gli allegati, è integralmente disponibile sulla piattaforma telematica: non è dedotto, né risulta, che alcun atto essenziale sia mancato sul canale ufficiale.
* * *

Parte Terza - Incongruenze puntuali di cui al § 3 dell’istanza (nn. 1–17)

3.1 - Difformità tra il par. 3, lett. b) e il par. 5, lett. b) del Disciplinare
Rilievo. I contenuti del paragrafo 3, lettera b) sarebbero difformi rispetto al paragrafo 5, lettera b), con necessità di armonizzazione.
Riscontro. Il rilievo non è fondato.
Il par. 3, lett. b) ha valore di sintesi descrittiva dell’oggetto; in caso di difformità prevale l’elencazione analitica del par. 5, lett. b), unica fonte ricognitiva delle prestazioni affidabili alla SdS. Le due previsioni, lette in combinato disposto ai sensi degli artt. 1362 e 1363 c.c., non esprimono alcun contrasto sostanziale.

3.2 - Codici CPV difformi e mancata indicazione del CCNL
Rilievo. Il Disciplinare (pag. 9) indica CPV di servizi, mentre i CPV su TED rimandano a servizi architettonici e ingegneristici; mancherebbe l’indicazione del CCNL di riferimento.
Riscontro. Il rilievo non è fondato.
Per i codici CPV si rinvia al riscontro 2.b: CPV principale 79411000-8, complementari 71000000-8, 71356200-0 e 79421100-2. Quanto al CCNL, ai sensi dell’art. 11, co. 2, del D.Lgs. 36/2023 il contratto collettivo applicabile al personale impiegato è il CCNL per i dipendenti degli studi professionali e delle società di servizi professionali, in quanto strettamente connesso con l’attività oggetto dell’affidamento; resta ferma, ai sensi dell’art. 11, commi 3 e 4, la facoltà dell’operatore di indicare in offerta un diverso CCNL che garantisca tutele equivalenti, con dichiarazione di equivalenza soggetta a verifica.

3.3 - “Certificazione delle spese ammissibili” e accreditamento
Rilievo. Tra i servizi (pag. 9, par. 5, lett. b) figurerebbe la “certificazione delle spese ammissibili”, attività rimessa a soggetti specificamente accreditati, mentre tale accreditamento non è tra i requisiti di partecipazione.
Riscontro. Il rilievo non è fondato.
Il rilievo muove da un equivoco terminologico. L’attività richiesta consiste nel supporto tecnico alla verifica di ammissibilità e alla rendicontazione delle spese del programma, non nella certificazione formale delle spese ai fini dei programmi 2021-2027, funzione riservata all’Autorità Contabile ai sensi dell’art. 76 del Reg. (UE) 2021/1060. Nessun accreditamento è pertanto richiesto, né avrebbe potuto esserlo, quale requisito di partecipazione.

3.4 - Destinazione dell’apporto liquido del socio (pag. 11)
Rilievo. L’apporto liquido potrebbe essere destinato ad attività che dovrebbero essere inserite nel quadro economico dei singoli progetti riportati in matrice.
Riscontro. Il rilievo non è fondato.
La destinazione del contributo liquido, descritta al capitolo 7 del Disciplinare, attiene alla gestione patrimoniale e operativa della SdS (avvio, set-up, capitale circolante) e non duplica voci dei quadri economici dei singoli interventi, che restano regolati dalle rispettive fonti di finanziamento. Vige in ogni caso il divieto di doppio finanziamento della medesima spesa.

3.5 - Valorizzazione delle prestazioni offerte a titolo di finanziamento (pag. 11, par. 7, lett. b)
Rilievo. Mancherebbe l’indicazione delle modalità di determinazione del valore delle prestazioni offerte a titolo di finanziamento.
Riscontro. Si rinvia al riscontro 1.c.1: la qualificazione e la valorizzazione analitica degli apporti non monetari sono rimesse all’offerta del concorrente, con onere di analitica e verificabile quantificazione, soggetta alla valutazione di congruità della commissione secondo i criteri del Disciplinare.

3.6 - Refuso “Università” (pag. 13)
Rilievo. A pag. 13 sarebbe presente un refuso, con indicazione dell’Università quale stazione appaltante.
Riscontro. Il rilievo non è fondato.
Si conferma trattarsi di mero errore materiale: il riferimento deve intendersi al Comune di Sciacca, quale Stazione Appaltante Qualificata Ausiliaria operante per conto del GALP FLAG Golfo di Termini Imerese S.c.a r.l. Nessuna Università riveste alcun ruolo nella procedura. Il refuso è stato corretto con apposita errata corrige.

3.7 - Lettera di disponibilità bancaria (pag. 16, punto 11.3)
Rilievo. La richiesta di dichiarazione dell’impegno finanziario minimo corredata da lettera di disponibilità bancaria sarebbe inammissibile: in mancanza di indicazioni su entità e tempistica dei corrispettivi, nessun istituto bancario potrebbe rilasciarla, se non a fronte di un equivalente deposito liquido.
Riscontro. Il rilievo non è fondato.
La referenza bancaria costituisce mezzo tipico e proporzionato di comprova della capacità economico-finanziaria, funzionale alla particolare struttura dell’operazione, nella quale il socio privato è chiamato a concorrere in modo credibile al sostegno iniziale della SdS. Essa attiene alla serietà e sostenibilità dell’impegno, non alla sua materiale esecuzione, e non presuppone la costituzione di alcun deposito vincolato. Si precisa inoltre che la dichiarazione e la relativa lettera sono riferite alla sola componente in denaro liquido dell’impegno offerto (cfr. riscontro 1.c.5), con conseguente significativa riduzione dell’onere documentale.

3.8 - Prestazioni non subappaltabili: rapporti con SA, Comuni partner ed Enti finanziatori (pag. 17, art. 13)
Rilievo. Tra le prestazioni non subappaltabili figurerebbero i “rapporti con la Stazione Appaltante, i Comuni partner e gli Enti finanziatori”, che non sarebbero inclusi nell’oggetto di gara né potrebbero esserlo.
Riscontro. Il rilievo non è fondato.
Il rilievo muove da una lettura non corretta della clausola. Le funzioni di interfaccia istituzionale non costituiscono prestazioni autonome oggetto di corrispettivo, bensì modalità fiduciarie di esecuzione del rapporto, che la clausola riserva alla SdS escludendone la delegabilità a terzi. La previsione ha dunque natura di clausola di salvaguardia e non amplia l’oggetto della gara.

3.9 - Perimetro delle prestazioni subappaltabili (pag. 17, art. 13)
Rilievo. Tra le prestazioni subappaltabili mancherebbe gran parte dei servizi descritti al capitolo 5, lett. b), con necessità di chiarire il perimetro delle attività subappaltabili dalla SdS.
Riscontro. Il rilievo non è fondato.
Si chiarisce che sono subappaltabili tutte le prestazioni elencate al Capitolo 5, lett. b) del Disciplinare, con i relativi codici CPV, nei limiti e alle condizioni dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, fatta eccezione per le sole funzioni di direzione e coordinamento generale del programma e di interfaccia istituzionale di cui al riscontro 3.8. Quanto non espressamente sottratto resta dunque subappaltabile nei limiti di legge.

3.10 - Mancata indicazione del termine di presentazione (pag. 19)
Rilievo. A pag. 19 mancherebbe l’indicazione del termine di presentazione delle offerte.
Riscontro. Si rinvia al riscontro 2.a: il termine è confermato alle ore 18:00 del 22 giugno 2026 ed è stato trasfuso testualmente nel Disciplinare con apposita errata corrige. Il termine resta invariato.

3.11 - Base documentale della proposta tecnica (pag. 21, Busta B)
Rilievo. Non sarebbe specificato su quale base sviluppare la proposta tecnica, non essendo allegato il “Documento di fattibilità tecnico economica della strategia”.
Riscontro. Il rilievo non è fondato.
La proposta tecnica va sviluppata sulla base della matrice degli interventi, del Capitolato Speciale Prestazionale e del PEF, che individuano i fabbisogni, il perimetro funzionale delle attività, i risultati attesi e il quadro economico previsionale dell’operazione. Tali atti costituiscono base informativa adeguata e identica per tutti i concorrenti, a garanzia della par condicio e della comparabilità delle offerte (cfr. anche riscontro 2.c).

3.12 - Quantificazione dell’investimento offerto non in denaro (pag. 21, Busta C, lett. A)
Rilievo. Non sarebbero specificate le modalità di quantificazione dell’investimento offerto non in denaro liquido, in particolare per prestazioni e conferimenti in capitale-lavoro.
Riscontro. Si rinvia ai riscontri 1.c.1 e 3.5: la valorizzazione degli apporti non monetari è rimessa all’offerta, con onere di qualificazione e quantificazione analitica, seria, tracciabile e verificabile, soggetta a valutazione di congruità della commissione.

3.13 - Suddivisione temporale dei versamenti (pag. 21, Busta C)
Rilievo. La scansione temporale dei versamenti andrebbe chiarita, poiché il primo versamento potrà essere effettuato solo dopo l’insediamento degli organi societari e le successive erogazioni dovrebbero essere rapportate alle effettive esigenze di cassa.
Riscontro. Si rinvia al riscontro 1.c.2: il coordinamento dell’esecuzione materiale dei versamenti con la costituzione della società e l’insediamento degli organi attiene alla fisiologia della fase esecutiva e non incide sulla legittimità del criterio comparativo, che valuta la scansione temporale offerta quale indice di prontezza e sostenibilità finanziaria dell’impegno.

3.14 - Condizioni economiche di erogazione: “fondo perduto” (pag. 22)
Rilievo. Il finanziamento soci non potrebbe essere a fondo perduto, a meno di configurarlo quale finanziamento per futuro aumento di capitale, con condizione di equity.
Riscontro. Il rilievo è accolto in parte, nei termini di cui al riscontro 1.c.3: gli apporti non rimborsabili dovranno essere qualificati in offerta secondo gli istituti propri dell’ordinamento societario (versamento in conto capitale ovvero, ricorrendone i presupposti, in conto futuro aumento di capitale), senza improprie sovrapposizioni con il finanziamento soci in senso stretto.
3.15 - Ripartizione dei servizi e criteri di valutazione
Rilievo. Andrebbe chiarito quali servizi erogherà il GALP, quali il socio privato e quali la SdS con personale proprio; ove la configurazione fosse rimessa al concorrente, andrebbero chiariti i criteri di valutazione (numero di addetti, profili professionali, trasferimento formativo, ricorso a terzi).
Riscontro. Il rilievo non è fondato.
Si conferma che la concreta articolazione del modello operativo è rimessa alla proposta del concorrente, in piena coerenza con la natura della gara a doppio oggetto, che è finalizzata non alla mera acquisizione di un servizio rigidamente conformato, bensì alla selezione di un partner capace di organizzare risorse, competenze, processi e assetti operativi della futura Società di Scopo.
Proprio per tale ragione, la lex specialis non è tenuta a predeterminare ex ante, in termini percentuali o nominativi, l’esatta distribuzione di ogni attività tra GALP, socio privato e SdS, essendo sufficiente che essa individui il perimetro funzionale delle prestazioni, i risultati attesi e i parametri di comparazione delle offerte; diversamente opinando, si finirebbe per snaturare la funzione competitiva della procedura e per trasformarla in un affidamento integralmente precostituito, estraneo alla logica del socio operativo di società mista.
I criteri di valutazione sono quelli espressamente individuati dal par. 19.1 del Disciplinare e attengono alla qualità della struttura organizzativa, alla qualificazione delle figure chiave, alla coerenza del modello gestionale, alla capacità di presidio delle funzioni richieste, al trasferimento di competenze e alla sostenibilità complessiva del modello proposto. Tali parametri consentono una valutazione comparativa effettiva di proposte organizzative anche differenziate, senza necessità di ricorrere a griglie prescrittive fondate su percentuali predeterminate di attività o su una minuta conformazione anticipata dell’assetto esecutivo.
3.16 - Perimetro delle prestazioni progettuali affidabili (pag. 28)
Rilievo. L’indicazione dei servizi affidati alla SdS non chiarirebbe l’effettivo perimetro delle prestazioni progettuali affidabili.
Riscontro. Il rilievo non è fondato.
Il perimetro delle prestazioni affidabili risulta definito, con sufficiente determinatezza, dal combinato disposto del Disciplinare, del Capitolato, dello schema di Statuto e dei chiarimenti interpretativi già resi, i quali individuano in termini funzionali e tipologici l’ambito delle attività tecniche e specialistiche riconducibili alla Società di Scopo nell’attuazione del programma ITI.
Deve pertanto ribadirsi, in termini di coordinamento sistematico, che il perimetro potenziale delle prestazioni affidabili alla SdS comprende tutte le prestazioni tecniche e progettuali indicate nella documentazione di gara, ivi inclusi i servizi di ingegneria e architettura. Tale indicazione, tuttavia, descrive il solo ambito delle attività astrattamente affidabili e non comporta, di per sé, né l’attribuzione automatica di tutte le prestazioni elencate né il riconoscimento di una quota minima garantita di attività o di corrispettivi in favore della SdS.
Nella struttura propria della gara a doppio oggetto, infatti, la determinatezza della lex specialis deve essere apprezzata con riguardo alla chiara individuazione degli elementi essenziali dell’operazione, del ruolo del socio privato operativo e del perimetro funzionale delle attività potenzialmente affidabili, non già alla preventiva cristallizzazione di un elenco chiuso e quantitativamente definito di tutte le future prestazioni attivabili nel corso dell’esecuzione.
L’attivazione delle singole prestazioni avverrà, quindi, di volta in volta, in relazione al fabbisogno effettivo del programma, al grado di maturazione dei singoli interventi, alla disponibilità e ammissibilità delle risorse, alla disciplina della fonte di finanziamento e al quadro normativo di volta in volta applicabile al singolo affidamento. Sotto tale profilo, resta fermo che la concreta operatività della SdS dovrà svolgersi nel rispetto delle regole proprie dei pertinenti programmi e fondi di riferimento, ivi compresi, per quanto di ragione, il PR FESR Sicilia 2021–2027, il FEAMPA e gli ulteriori strumenti finanziari europei, nazionali o regionali eventualmente attivabili nell’ambito della Strategia Territoriale.
Restano altresì ferme le competenze pubblicistiche delle singole stazioni appaltanti e dei rispettivi RUP sui singoli interventi, con particolare riguardo agli atti di programmazione, approvazione e validazione dei livelli progettuali, nonché alla verifica della conformità degli affidamenti alla normativa vigente in materia di contratti pubblici. Ne consegue che la SdS non si sostituisce agli enti competenti, ma opera entro il perimetro funzionale delineato dalla lex specialis e concretamente attivato in relazione alle esigenze del programma.
Anche sotto tale profilo, la censura muove da una nozione di determinatezza incompatibile con la struttura della procedura in esame, la quale richiede la definizione degli elementi essenziali del modello e del perimetro potenziale delle attività affidabili, ma non l’integrale predeterminazione quantitativa di tutte le future prestazioni tecniche attivabili. Il rilievo deve, pertanto, essere respinto.



3.17 - Richiamo ai soli fondi FEAMPA (pag. 29, lett. d)
Rilievo. A pag. 29, lettera d), sarebbero citati i soli fondi FEAMPA.
Riscontro. Il rilievo non è fondato.
Il richiamo ha natura esemplificativa e non esclusiva: l’operazione ITI si colloca in una logica integrata e multifondo. Il passaggio si intende riferito ai fondi FEAMPA, FESR, FSE+, FEASR, nonché a ogni ulteriore fonte di finanziamento europea, nazionale o regionale attivabile nell’ambito della Strategia Territoriale, come precisato con apposita errata corrige.
* * *

Parte Quarta - Esito complessivo e determinazioni sull’istanza di autotutela
All’esito del riscontro partitamente reso, le censure formulate non evidenziano vizi strutturali, lacune essenziali o contraddizioni insanabili della lex specialis tali da impedire, in termini oggettivi, la formulazione di un’offerta seria, attendibile e comparabile, né fanno emergere profili di illegittimità idonei a infirmare il modello procedimentale concretamente prescelto dalla stazione appaltante.
Più precisamente, una parte significativa delle doglianze si risolve:
· in richieste di maggiore analiticità descrittiva o di più minuta predeterminazione di profili economici, organizzativi e gestionali della futura Società di Scopo, non imposte dall’ordinamento quale requisito indefettibile della gara a doppio oggetto;
· nella prospettazione di opzioni organizzative alternative rispetto a quelle legittimamente rimesse alla discrezionalità amministrativa e allo spazio competitivo proprio dell’offerta del socio privato operativo;
· in rilievi superabili mediante precisazioni di natura interpretativa o ricognitiva, senza necessità di innovare la portata sostanziale della documentazione di gara;
· in meri refusi, disallineamenti lessicali o omissioni redazionali, già emendati o comunque emendabili mediante errata corrige, privi di incidenza sostanziale sui requisiti di partecipazione, sui criteri di valutazione e sull’assetto competitivo della procedura.
In tale quadro, assume rilievo decisivo il fatto che non poche censure risultano implicitamente costruite secondo un paradigma maggiormente affine all’appalto o alla concessione di servizi in senso tradizionale, nel quale l’operatore economico si pone quale contraente esterno dell’amministrazione e il rapporto è integralmente conformato in via contrattuale sin dalla lex specialis. Tale chiave di lettura non risulta, tuttavia, pertinente alla fattispecie in esame, la quale si colloca, invece, nel diverso modello della società mista con socio privato operativo selezionato mediante gara unica a doppio oggetto, secondo la disciplina dell’art. 17 del D.Lgs. 175/2016 e i principi elaborati dalla giurisprudenza unionale e nazionale.
Ne consegue che la legittimità della documentazione di gara non può essere scrutinata assumendo quale criterio necessario la totale cristallizzazione preventiva di ogni futura modalità operativa della costituenda società, né la puntuale predefinizione di ogni rapporto interno tra ente promotore, socio privato e Società di Scopo, essendo invece sufficiente che la lex specialis renda determinabili, con ragionevole chiarezza, l’oggetto dell’operazione, il perimetro funzionale delle prestazioni, i vincoli strutturali del modello, il ruolo del socio operativo, i criteri di selezione e le condizioni di formulazione dell’offerta.
Sotto questo profilo, le osservazioni formulate dall’Istante non dimostrano che la documentazione di gara sia inidonea a consentire agli operatori economici del settore una comprensione adeguata della procedura, né che la stessa presenti un grado di indeterminatezza tale da ledere la par condicio, alterare la comparabilità delle offerte o impedire la consapevole partecipazione alla gara. Esse esprimono, piuttosto, in più punti, una diversa preferenza ricostruttiva circa il modello organizzativo, economico e gestionale ritenuto auspicabile, preferenza che, in quanto tale, non si traduce automaticamente in un parametro di illegittimità della lex specialis.
Deve inoltre escludersi che i rilievi dedotti configurino clausole immediatamente escludenti, secondo i principi elaborati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, non essendo stata dedotta né dimostrata un’oggettiva e assoluta impossibilità, per un operatore del settore, di predisporre un’offerta economicamente sostenibile e tecnicamente formulabile sulla base della documentazione pubblicata.
Non sussistono, pertanto, i presupposti né per l’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies della L. 7 agosto 1990, n. 241, difettando profili di illegittimità tali da inficiare in radice gli atti di gara, né per la revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies della medesima legge, non emergendo sopravvenienze, diverse valutazioni dell’interesse pubblico o circostanze tali da giustificare il ritiro della procedura.
Parimenti, non ricorrono i presupposti per la sospensione del termine di presentazione delle offerte, per la ripubblicazione integrale degli atti o per la riapertura dei termini, atteso che le precisazioni rese, così come le eventuali errata corrige disposte, hanno natura meramente interpretativa, ricognitiva o redazionale e non incidono in misura sostanziale né sui requisiti di partecipazione, né sui criteri di aggiudicazione, né sull’equilibrio competitivo della procedura, con conseguente insussistenza dei presupposti per configurare modifiche significative ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.
Le richieste formulate dall’Istante devono, pertanto, essere respinte nei termini sopra esposti.
Resta fermo che le precisazioni rese nel presente documento hanno esclusiva funzione interpretativa e ricognitiva del significato già desumibile dalla documentazione di gara, letta in modo unitario e sistematico, e non introducono nuovi obblighi, nuovi requisiti o nuove condizioni di partecipazione.
Il termine di presentazione delle offerte resta conseguentemente confermato alle ore 18:00 del 22 giugno 2026.
12/06/2026 17:26
Quesito #3
In premessa si formula richiesta di proroga di 15 giorni dal momento in cui la stazione appaltante risponderà ai seguenti quesiti per consentire la più ampia e competitiva

Si chiede di chiarire se per l’operazione, che si configura a tutti gli effetti come un PPP Istituzionale, è stata effettuata la programmazione ai sensi dell’art. 175 comma 2 del D.lgs. 36/2023 e, in caso affermativo, di avere a disposizione la valutazione dei costi benefici e comparativa rispetto all’aggiudicazione di un appalto richiamata dalla norma ricordando la recente giurisprudenza del TAR Campania che ha ritenuto illegittima una procedura bandita senza l’effettuazione di questo propedeutico passaggio;Si rileva che il documento denominato “PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ITI "LA COSTA D'ORO - SMART LAND" che dovrebbe costituire il documento di fattibilità tecnico – economica della strategia è costituito da una mera riproduzione di una serie di tabelle excel senza che vi sia una parte descrittiva da cui desumere le basi di riferimento rispetto a cui poter desumere attendibilità e congruità delle assunzioni su cui gli stessi calcoli si basano. Ai fini di una corretta valutazione dell’effettiva fattibilità che il documento dovrebbe evidenziare si richiede che le assunzioni siano espresse;In particolare, non è chiaro al momento da cosa deriverebbe la “Quota success fee granting” e da quale attività deriverebbe. Si richiede di chiarire;Non è chiaro con quali modalità le attività di progettazione, che apparentemente non sono incluse nel quadro di fattibilità PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ITI "LA COSTA D'ORO - SMART LAND, possano essere assegnati dai singoli Comuni senza gara alla società mista. Ciò anche tenendo conto che il valore delle progettazioni non appare incluso nel valore di riferimento indicato come valore complessivo del contratto. Si chiede di chiarire;Anche laddove l’affidamento delle attività tecniche di progettazione e direzione lavori fossero effettivamente assegnabili alla società mista, non appare chiaro come le stesse le possa eseguire non essendo la stessa qualificata in tal senso. Si ritiene difatti che la previsione di cui all’art. 194 comma 2 del codice non sia applicabile alle società miste pubblico private che salvo espressa previsione del contratto, da esplicitarsi già nella documentazione di gara, non possono assegnare a cascata ai soci privati della società mista (che essendo a prevalente capitale pubblico si configura come una partecipata pubblica con applicazione della normativa del Codice dei Contratti Pubblici per gli affidamenti dei contratti) in assenza di esplicita definizione delle prestazioni e del loro valore nella gara a doppio oggetto con cui è stato selezionato l’operatore privato;Considerando che la sostenibilità economica della società si basa esclusivamente sull’implementazione degli interventi previsti dall’ITI e che questi derivano dall’acquisizione dei finanziamenti pubblici, tenuto conto della risposta alle FAQ rispetto a cui si dà evidenza che allo stato attuale 1 solo intervento è già finanziato, si chiede di conoscere lo stato di avanzamento degli altri procedimenti amministrativi di acquisizione dei finanziamenti dell’ITI anche considerando che il rischio amministrativo, non contemplato nella matrice dei rischi allegata al bando, è tipicamente a carico del soggetto pubblico;In merito all’apporto del finanziamento soci, per la quota da conferire in natura non sono chiari i parametri di stima con cui si deve valorizzare tale conferimento. In particolare, si rileva che il finanziamento in servizi tecnici determina una complessità di valutazione del momento in cui gli stessi costituiscono effettivo finanziamento in ragione della loro natura in quanto la loro messa a disposizione può non coincidere con il momento dell’effettivo utilizzo;



Si resta in attesa di una cortese risposta

16/06/2026 12:46
Risposta
Il presente documento reca riscontro ai quesiti di chiarimento formulati con comunicazione del 12 giugno 2026. Le risposte che seguono hanno natura esclusivamente interpretativa, ricognitiva e di coordinamento sistematico della documentazione di gara e non introducono modifiche sostanziali alla lex specialis, né alterano l’assetto competitivo della procedura.
Esse devono essere lette in combinato disposto con il Bando, il Disciplinare, il Capitolato Speciale Prestazionale, il Piano Economico‑Finanziario, lo schema di Statuto, il Patto Parasociale e con i chiarimenti già pubblicati, che restano le fonti regolatrici primarie della procedura.
In continuità con i precedenti riscontri, si ribadisce che la procedura è riconducibile al paradigma della gara a doppio oggetto, disciplinato dall’art. 17 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, mediante il quale l’amministrazione provvede contestualmente alla selezione del socio privato operativo della costituenda società mista e all’affidamento alla stessa dei servizi rientranti nel relativo oggetto sociale.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di giustizia dell’Unione europea, tale modello è compatibile con il diritto unionale purché il socio privato sia selezionato mediante una procedura unitaria avente simultaneamente ad oggetto l’acquisizione della qualità di socio e l’assunzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, previamente determinato nei suoi elementi essenziali.
Ne consegue che il parametro di legittimità della lex specialis non può essere automaticamente mutuato né dallo schema dell’appalto integralmente predefinito né da quello della concessione tradizionale, dovendosi invece valorizzare la specificità del partenariato societario‑operativo, nel quale residuano fisiologici margini di articolazione imprenditoriale rimessi all’offerta del concorrente.
1. Richiesta di proroga del termine di presentazione delle offerte
La richiesta di proroga di quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente riscontro non può essere accolta. In conformità a quanto già chiarito nei precedenti riscontri, l’eventuale differimento dei termini presuppone la necessità di apportare modifiche sostanziali alla documentazione di gara o di rimuovere obiettive incertezze incidenti sulla formulazione dell’offerta; evenienze che, nel caso di specie, non ricorrono, avendo il presente documento natura meramente interpretativa e ricognitiva.
Resta pertanto fermo il termine di presentazione delle offerte già indicato nei canali ufficiali della procedura.
2. Risposte ai quesiti
Quesito n. 1 - Programmazione ex art. 175, comma 2, D.Lgs. 36/2023 e valutazione comparativa PPP/appalto
Quesito. Si chiede se, in quanto operazione riconducibile a PPP istituzionale, sia stata effettuata la programmazione ai sensi dell’art. 175, comma 2, D.Lgs. 36/2023 e la valutazione comparativa rispetto all’alternativa dell’appalto.
Riscontro. Il quesito non coglie integralmente la specificità della fattispecie.
L’art. 175, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che il ricorso al partenariato pubblico‑privato sia preceduto da una valutazione preliminare di convenienza e fattibilità, incentrata, tra l’altro, sull’idoneità del progetto a essere finanziato con risorse private, sull’ottimizzazione del rapporto costi/benefici e sul confronto con il ricorso alternativo al contratto di appalto per un arco temporale equivalente. Tuttavia, tale disposizione deve essere letta e applicata tenendo conto della concreta configurazione dell’operazione e della sua struttura sostanziale.
Nel caso di specie, la procedura non è costruita come finanza di progetto o come concessione di lavori o servizi in senso stretto, ma come gara a doppio oggetto per la selezione del socio privato operativo della costituenda società mista, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 175/2016, con affidamento alla medesima di servizi integrati di supporto, coordinamento, management e prestazioni tecniche astrattamente affidabili nell’ambito dell’attuazione progressiva del programma ITI.
In tale contesto, il nucleo della procedura non consiste nella mera traslazione di un rischio operativo tipico della concessione, bensì nella selezione competitiva di un partner imprenditoriale chiamato ad apportare capitale, organizzazione, know‑how e capacità tecnico‑gestionale all’interno della società mista.
Ciò posto, l’Amministrazione ha comunque sviluppato il percorso programmatorio e valutativo dell’operazione attraverso gli atti di impostazione dell’ITI, la matrice degli interventi, il PEF, gli atti societari allegati e il complessivo impianto amministrativo e organizzativo della Strategia Territoriale, che rendono intelligibile la scelta del modello societario‑operativo quale strumento ritenuto idoneo all’attuazione unitaria, progressiva e integrata del programma.
Non sussiste, tuttavia, nella presente sede, l’obbligo di allegare alla documentazione di gara un autonomo elaborato formalmente intitolato “valutazione comparativa PPP/appalto”, ove il complesso degli atti già consenta di ricostruire la ratio organizzativa ed economico‑funzionale della scelta compiuta.
Né il richiamo a recenti arresti giurisprudenziali concernenti differenti fattispecie di PPP consente di sovrapporre automaticamente il relativo paradigma alla procedura in esame, la cui disciplina speciale resta ancorata all’art. 17 TUSP e alla giurisprudenza in tema di società miste e socio privato operativo.
Quesito n. 2 - Struttura del PEF e assenza di parte descrittiva delle assunzioni
Quesito. Si osserva che il documento denominato “Piano Economico Finanziario ITI La Costa d’Oro – Smart Land” sarebbe costituito da tabelle prive di una parte descrittiva idonea a esplicitare le assunzioni sottostanti, chiedendone la specificazione.
Riscontro. Il quesito ripropone, sotto diverso profilo, rilievi già esaminati e non può essere condiviso nei termini prospettati.
Il PEF allegato alla procedura svolge una funzione previsionale, modellistica e orientativa dell’assetto economico‑finanziario dell’iniziativa, e non quella di business plan esecutivo chiuso e definitivo riferito a prestazioni già integralmente attivate e rigidamente determinate. In una gara a doppio oggetto relativa a un’operazione progressiva e multilivello, quale l’attuazione di una strategia territoriale integrata, il PEF è legittimamente costruito come quadro di riferimento dell’operazione, suscettibile di essere letto unitariamente con la matrice degli interventi, il Capitolato, il Disciplinare e gli atti societari.
Le principali assunzioni di base risultano infatti ricavabili, in via sistematica, da tali atti, e in particolare:
· dal carattere progressivo dell’attivazione degli interventi, subordinata alla disponibilità delle fonti di finanziamento e al grado di maturazione progettuale;
· dalla distinzione tra fee di management, imputabile ai costi di coordinamento, monitoraggio e rendicontazione, e corrispettivi dei servizi tecnici, allocati nei quadri economici dei singoli interventi;
· dalla natura previsionale dell’importo complessivo dell’operazione, che non costituisce né volume minimo garantito né ricavo rigidamente predeterminato in favore della costituenda SdS.
L’assenza di una relazione descrittiva ulteriore può al più integrare un profilo di maggiore analiticità espositiva astrattamente auspicabile, ma non si traduce in una lacuna essenziale della lex specialis né impedisce la formulazione di un’offerta seria, consapevole e comparabile.
Quesito n. 3 - Quota “success fee granting”
Quesito. Si chiede di chiarire da cosa derivi la quota denominata “success fee granting” e a quale attività sia riferita.
Riscontro. La voce in questione va letta in coerenza con la struttura della fee di management già chiarita nei precedenti riscontri.
Come già precisato, la fee di management remunera un distinto insieme di attività di impostazione, coordinamento, monitoraggio, gestione procedurale, assistenza alla finanza agevolata e rendicontazione del programma ITI, ed è economicamente e giuridicamente distinta dai corrispettivi per i servizi tecnici di ingegneria e architettura.
In tale ambito, la componente riferibile al “success fee granting” va intesa come voce funzionalmente collegata all’attività di supporto specialistico per l’attivazione, l’accompagnamento e il buon esito dei percorsi di reperimento e consolidamento delle fonti di finanziamento agevolato coerenti con la Strategia Territoriale, nei limiti della normativa di ammissibilità della relativa spesa e fermo il divieto di doppio finanziamento della medesima attività.
Essa, pertanto, non remunera attività progettuali in senso stretto né costituisce una voce autonoma di corrispettivo per servizi tecnici, ma si colloca nella più ampia area del supporto alla finanza agevolata e alla messa a terra del programma, quale componente della fee di management già desumibile dalla documentazione di gara e resa esplicita in sede di chiarimento.
Quesito n. 4 - Affidabilità alla società mista delle attività di progettazione da parte dei singoli Comuni
Quesito. Si chiede di chiarire con quali modalità le attività di progettazione possano essere assegnate dai singoli Comuni alla società mista senza gara, atteso che tali attività non apparirebbero incluse nel PEF e nel valore complessivo del contratto.
Riscontro. Il quesito muove da un presupposto non corretto, poiché confonde il piano della astratta affidabilità delle prestazioni con quello della loro concreta e automatica attivazione su ciascun intervento.
Come già chiarito, i servizi di ingegneria e architettura rientrano nel perimetro delle prestazioni astrattamente affidabili alla Società di Scopo, ma la loro concreta attivazione resta subordinata al fabbisogno effettivo, alla maturazione del singolo intervento, alla disponibilità delle risorse e al rispetto della disciplina normativa applicabile al singolo affidamento. Ne consegue che la documentazione di gara non configura né impone un affidamento automatico, generalizzato e necessario alla SdS di tutte le future attività progettuali riferibili ai Comuni aderenti.
Sotto il profilo economico, il valore complessivo richiamato negli atti di gara ha natura previsionale e programmatica e non coincide con la sommatoria rigida e definitiva di tutte le future prestazioni tecniche attivabili nell’ambito della Strategia.
Le prestazioni di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e ulteriori servizi tecnici, ove concretamente attivati, costituiscono costi tecnici diretti dei singoli interventi e trovano allocazione nei relativi quadri economici secondo l’art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e l’Allegato I.13, nei limiti e secondo le regole della specifica fonte di finanziamento.
Pertanto, ciò che la gara definisce è il perimetro funzionale delle prestazioni potenzialmente riconducibili alla SdS nell’ambito dell’operazione ITI; la concreta attivazione di singole prestazioni tecniche dovrà poi avvenire nel rispetto del quadro normativo di settore e delle competenze dei soggetti pubblici titolari dei singoli interventi.
Quesito n. 5 - Esecuzione delle attività tecniche da parte della SdS, qualificazione e richiamo all’art. 194, comma 2, D.Lgs. 36/2023
Quesito. Si osserva che, anche a voler ritenere astrattamente affidabili alla società mista le attività di progettazione e direzione lavori, non sarebbe chiaro come la stessa possa eseguirle, non essendo qualificata in tal senso; si contesta inoltre l’applicabilità dell’art. 194, comma 2, D.Lgs. 36/2023 alle società miste pubblico‑private.
Riscontro. Il quesito richiede una distinzione di piani, che va esplicitata.
In primo luogo, la documentazione di gara e i chiarimenti già resi non affermano che la futura SdS possa eseguire indifferentemente qualsiasi prestazione tecnica a prescindere dai requisiti richiesti dall’ordinamento; al contrario, è stato espressamente chiarito che l’esecuzione delle singole prestazioni deve avvenire nel rispetto della normativa vigente, delle necessarie qualificazioni e abilitazioni professionali e delle regole applicabili alle specifiche attività tecniche richieste.
In secondo luogo, è condivisibile l’osservazione per cui l’art. 194 del D.Lgs. 36/2023 disciplina specificamente la società di scopo nel contesto della concessione/finanza di progetto e non può essere automaticamente trasposto, in via meccanica, alla distinta fattispecie della società mista con socio operativo selezionato ex art. 17 TUSP.
Proprio per tale ragione, il fondamento della presente procedura non risiede nell’art. 194, comma 2, bensì nell’art. 17 del D.Lgs. 175/2016 e nella logica della gara a doppio oggetto, nella quale il socio privato è selezionato anche per il concorso operativo all’attività della società mista.
Ne consegue che l’eventuale esecuzione di prestazioni tecniche da parte della SdS, con il concorso del socio privato operativo, non deriva da una generalizzata facoltà di “assegnazione a cascata” svincolata dalle regole di gara, ma dalla circostanza che tali prestazioni rientrino nel perimetro dell’operazione come definito dalla lex specialis e siano poi concretamente eseguite, di volta in volta, tramite soggetti in possesso dei requisiti e delle abilitazioni richieste dall’ordinamento.
In tal senso, la documentazione di gara già richiede che il socio privato assicuri l’organizzazione tecnica della SdS e garantisca, nell’ambito della proposta organizzativa, le professionalità e le competenze necessarie per le prestazioni concretamente attivate.
Non vi è, pertanto, alcuna deroga generalizzata al Codice dei contratti pubblici, ma una configurazione funzionale dell’operatività della società mista, da leggere nei limiti del perimetro di gara e della disciplina vigente.
Quesito n. 6 - Stato di avanzamento dei procedimenti di finanziamento degli interventi ITI e rischio amministrativo
Quesito. Si chiede di conoscere lo stato di avanzamento degli ulteriori procedimenti di acquisizione dei finanziamenti dell’ITI, tenuto conto che allo stato risulterebbe già finanziato un solo intervento, nonché di chiarire il tema del rischio amministrativo, non contemplato nella matrice dei rischi allegata al bando.
Riscontro. Sul punto restano ferme e qui si intendono richiamate le precisazioni già rese con il riscontro del 4 giugno 2026 in ordine allo stato degli interventi programmati e in parte ammessi a finanziamento nell’ambito della Strategia Territoriale della FUA di Palermo.
Come già chiarito, l’importo complessivo di gara ha natura esclusivamente previsionale e programmatica, ed è correlato al volume degli interventi ITI che saranno progressivamente finanziati e attivati secondo l’andamento della Strategia Territoriale e le determinazioni delle autorità competenti.
Alla data del precedente riscontro, risultava un insieme di operazioni già programmate e, in parte, ammesse a finanziamento nell’ambito della rimodulazione FUA 2025, fermo restando che l’attivazione dei singoli incarichi resta subordinata all’effettiva concessione delle risorse, al cronoprogramma attuativo e alla compatibilità con il perimetro oggettivo dei servizi affidabili.
Sotto il profilo giuridico, il rischio connesso ai tempi e agli esiti dei procedimenti di finanziamento costituisce un elemento fisiologicamente presente in operazioni programmatorie complesse e multilivello come quella in esame. La mancata analitica formalizzazione, nella matrice dei rischi allegata, di una specifica voce rubricata come “rischio amministrativo” non si traduce di per sé in un vizio invalidante della procedura, ove il PEF e la documentazione di gara consentano comunque ai concorrenti di comprendere il carattere progressivo e non integralmente garantito dell’attivazione degli interventi.
Resta fermo che il socio privato operativo assume, per definizione, una quota di rischio imprenditoriale correlata alla scelta di investire nella costituenda società mista sulla base del quadro previsionale dell’operazione, mentre il lato pubblicistico dei procedimenti di programmazione, candidatura, ammissione e finanziamento permane in capo ai soggetti pubblici competenti secondo le rispettive attribuzioni.

Quesito n. 7 - Parametri di stima della quota di finanziamento soci conferita in natura e momento della relativa imputazione
Quesito. Si chiede di chiarire i parametri di stima della quota del finanziamento soci conferita in natura, osservando che, per i servizi tecnici, il momento della messa a disposizione può non coincidere con quello dell’effettivo utilizzo.
Riscontro. Il quesito investe profili già in parte chiariti e può essere risolto nei seguenti termini.
Come già precisato, la lex specialis non impone la preventiva tipizzazione in un listino chiuso di ogni possibile forma di apporto non monetario del socio privato, poiché una simile impostazione sarebbe incompatibile con la funzione propria della gara a doppio oggetto e comprimerebbe indebitamente l’autonomia propositiva del concorrente.
La qualificazione, descrizione e valorizzazione analitica degli apporti non monetari restano quindi rimesse all’offerta del concorrente, con onere di renderli seri, tracciabili, verificabili, coerenti con l’oggetto sociale e non duplicativi di utilità già remunerate in altra forma.
Con specifico riferimento ai servizi, la valorizzazione dovrà essere ancorata a criteri oggettivi e verificabili, coerenti con la natura della prestazione offerta, con la sua effettiva destinazione all’operatività della SdS e con il relativo momento di effettiva messa a disposizione/utilizzazione economico‑funzionale.
In altri termini, la mera astratta disponibilità di una professionalità o di una prestazione non è, di per sé sola, sufficiente a integrare automaticamente un apporto economicamente imputabile come finanziamento già eseguito; rileva invece il concreto apporto utilmente destinato alla società secondo la forma giuridica e le modalità rappresentate in offerta.
Ne consegue che il concorrente, ove intenda valorizzare apporti in natura o in servizi, dovrà indicare in modo analitico:
· la natura dell’apporto e la relativa qualificazione giuridica;
· il criterio di stima adottato e i parametri utilizzati;
· il momento o la condizione di effettiva imputazione dell’apporto alla SdS;
· l’assenza di duplicazioni rispetto a corrispettivi o utilità già remunerate per altra via.
Tale impostazione è coerente con quanto già precisato in ordine alla distinta qualificazione tra finanziamento soci in senso proprio e apporti patrimoniali non rimborsabili, che dovranno essere correttamente qualificati sotto il profilo giuridico, economico e contabile nell’ambito dell’offerta.
3. Chiusura
Per quanto non espressamente chiarito nel presente documento, restano integralmente ferme le previsioni del Bando, del Disciplinare, del Capitolato Speciale Prestazionale, del Piano Economico‑Finanziario, dello schema di Statuto, del Patto Parasociale e dei precedenti chiarimenti già pubblicati.
Le richieste formulate non evidenziano profili tali da imporre la sospensione della procedura, la ripubblicazione degli atti o la riapertura dei termini, non emergendo modifiche sostanziali della lex specialis né obiettive incertezze idonee a pregiudicare la formulazione di un’offerta seria, consapevole e comparabile.

Comune di Sciacca

Via Roma, 13 Sciacca (AG)
Tel. 092520111
Email: protocollosettore3@comunedisciacca.it - PEC: protocollo@comunedisciacca.telecompost.it
HELP DESK
assistenza@tuttogare.it - (+39) 02 400 31 280
Attivo dal Lunedì al Venerdì non festivi dalle 09:00 alle 18:00